Decreto — n. 8622/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30137/2022 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C OMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n.582/2022depositata il 23/05/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 8622/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C OMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n.582/2022depositata il 23/05/2022;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30137/2022 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in Milano Piazza San Babila 4/D, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della C OMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE n.582/2022depositata il 23/05/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i