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Decreto — n. 8618/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 8618/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved a dispute between the Revenue Agency and a company regarding the automatic extinction of litigation under specific articles of the 2023 tax decree. The court upheld the dismissal because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving no room for further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 13 del 2023; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is automatically extinguished when the law provides for its termination without a specific judicial order, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.

Parole chiave

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automatic extinction of process tax litigation termination civil procedure dismissal statutory time limits revenue agency dispute contenzioso tributario tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22303/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SPECCHIDEA SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati MASTINO MARIA GRAZIA,CRAMAROSSA FABIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 15/ 07/ 2020 depositata il 08/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 25/01/2025 Il P