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Ordinanza — n. 8600/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal due to waiver but allows incidental appeal regarding litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8600/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The main appeal was dismissed because the taxpayer withdrew their request, extinguishing the proceedings. The court found the taxpayer had lost interest in the outcome, leading to the termination of the case. Conversely, the incidental appeal by the collection agency was allowed to award them litigation costs despite the administrative body's victory on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the main proceedings, but the opposing party may still claim litigation costs if they are considered the victor in the incidental appeal regarding procedural expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs incidental appeal collection agency tax administration dual contribution notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
5 c.p.c.La CTR avrebbe erroneamente applicato l'art. 156 c.p.c., ritenendo che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento fosse sanata dalla conoscenza dell'atto da parte del ricorrente: è difatti necessario che il destinatario abbia avuto la possibilità di ricevere l'atto in modo regolare.
Art. 140 c.p.c.
L’amministrazione ha proposto appello, ribadendo tra l’altro che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del destinatario la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa,ovvero trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
art. 140 c.p
L’amministrazione ha proposto appello, ribadendo tra l’altro che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del destinatario la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa,ovvero trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
art. 139 c.p
richiede che l'ufficiale giudiziario indichi specificamente le ragioni di difficoltà per le quali non ha potuto procedere secondo le forme prescritte dall'art. 139 c.p.c.
art. 156 c.p
5 c.p.c.La CTR avrebbe erroneamente applicato l'art. 156 c.p.c., ritenendo che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento fosse sanata dalla conoscenza dell'atto da parte del ricorrente: è difatti necessario che il destinatario abbia avuto la possibilità di ricevere l'atto in modo regolare.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372
Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez.
Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782
31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass.
Cass. 18/01/2022 n.1420
14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso e sul controricorso incidentale iscritti al n.21330/2020 R.G.e rispettivamente proposti da : DI GIOVANNI GIOVAN BATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO PIETRO (LPUPTR58H30G273S) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- e RISCOSSIONE SICILIA SPA, rappresentata e difes a dall'avvocato LO RE CALOGERO (LROCGR70M04I199S) -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia, sede di PALERMO n.748/2020 depositata i l 06/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Riscossione Sicilia s.p.a., in data 24 gennaio 2012 , ha notificava all'odierno ricorrente principale la cartella impugnata nel presente giudizio recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di imposte, interessi e sanzioni scaturenti dalla notifica di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 avvenuta mediante avviso ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

2. Il contribuente ha presenta to ricorso alla CTP di Palermo lamentando, in via pregiudiziale, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento ed ha eccepi to l'assoluta carenza di motivazione, chiedendol'annullamento dell'atto impugnato.

3. La CTP di Palermo, con sentenza 313/2013, ha acco lto il ricorso.

4. L’amministrazione ha proposto appello, ribadendo tra l’altro che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del destinatario la notificazione si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa,ovvero trascorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

5. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR di Palermo ha accoltol’appello dell’amministrazione, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'agente per la riscossione, atteso che, in caso di contestazione della notifica di un atto impositivo, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o il concessionario della riscossione. In particolare, ha affermato, quanto alle doglianze, che la nullità della notificazione è sanabile se lo scopo della notifica stessa è stato raggiunto e che, nel caso specifico, il contribuente aveva ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale, ma aveva scelto di non ritirarlo.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e con controricorso contenente ricorso incidentale anche la Riscossione Sicilia SPA.

7. Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3). La notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede che l'ufficiale giudiziario indichi specificamente le ragioni di difficoltà per le quali non ha potuto procedere secondo le forme prescritte dall'art. 139 c.p.c. e, ai fini del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., il legislatore ha previsto il compimento di tre diverse formalità: il deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito dell'atto, mentre dalla documentazione prodotta dall'Ente erariale non risulterebbe fornita prova certa di tali adempimenti, mancando la nota di deposito presso la Casa Comunale debitamente firmata e timbrata dal funzionariocomunale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, primo 9 comma n. 4, c.p.c., nonché violazione dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione in relazione all’art. 360, p rimo comma n. 3, c.p.c. La CTR si sarebbe limitata a riportare una frase della sentenza di primo grado senza effettuare alcuna autonoma valutazione, commettendo quindi un errore di motivazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.La CTR avrebbe erroneamente applicato l'art. 156 c.p.c., ritenendo che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento fosse sanata dalla conoscenza dell'atto da parte del ricorrente: è difatti necessario che il destinatario abbia avuto la possibilità di ricevere l'atto in modo regolare.

4. L’esame dei motivi del ricorso èprecluso dall’intervenuta rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio.

5. Parte contribuente ha, infatti, versato in atti nota con la quale dichiara il proprio difetto di interesse alla pronuncia.

6. Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con riferimento al ricorso principale.

7. Con unico motivo di ricorso incidentale, Riscossione Sicilia SPA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha dedotto la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento delle spese di lite in proprio favore. 7.1. La censura è fondata. 7.2. La parte soccombente è tenuta a rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa. Nella fattispecie la lite ha avuto origine dalla notifica della cartella di pagamento, atto di competenza di Riscossione Sicilia S.p.A. e pertanto, pur essendo la contestazione relativa alla notifica dell'avviso di accertamento (atto di competenza dell'Ente impositore), anche la controricorrente incidentale deve essere considerata parte vittoriosa e quindi avere diritto al rimborso delle spese processuali.

8. Le stesse vengono riconosciute nella misura già riconosciuta in favore dell’altra parte, parti ad euro 1.000 per il primo grado ed euro 1.200 per il gravame.

9. Le spese di legittimità seguono la soccombenza in favore della ricorrente incidentale Riscossione Sicilia spa e si liquidano nella misura indicata in dispositivo e sono compensate nei confronti della controricorrente Agenzia delle Entrate.

10. In ragione della modalità di definizione della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità̀ o improcedibilit à̀ del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contenderecon riferimento al ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado giudizio di merito, che liquida in euro 1.000,00per il primo grado e 1.200,00 per il giudizio di secondo grado, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore di parte ricorrente incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in euro 1701,00 in favore della ricorrente incidentale Riscossione Sicilia spa, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori d