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Ordinanza — n. 8594/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows concessionaire's appeal, annulling lower court for lack of evidence on municipal council's exclusive authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8594/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the concessionaire's appeal against a second-instance judgment that had annulled a tax assessment notice. The lower court had dismissed the concessionaire's claim because it failed to produce valid documents proving the municipal council granted it the exclusive power to assess the specific tax. The court ruled that the concessionaire successfully demonstrated the council's prior authorization through deliberation minutes and a specific determination, thereby establishing the necessary legal standing.

Regesto Legislator

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Art. 42 comma 2 lett. e) e f) d.lgs. n. 267/2000; The concessionaire's standing to challenge a tax assessment depends on the exclusive competence of the municipal council to grant public service concessions, which must be proven by valid documentation of the deliberation.

Parole chiave

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municipal council competence tax assessment standing public service concession administrative authorization Cassation appeal outcome tassazioni fiscali accesso agli atti del contribuente tassazione secondo il potere d'apprezzamento

Disposizioni normative citate

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Art. 42 comma 2 lett. e) e f) d.lgs. n. 267/2000
Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
artt. 115 c.p
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020
142 del 1990 (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 3114 /20 22 propost o da: Gamma Tributi s.r.l. (P.IVA : 02842830651), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Antonio Carrano ( C.F.: CRRNTN63A23H703Z), con sede in Battipaglia (SA), alla Via Rosa Jemma n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta alricorso, dall’Avv. Romana Grappone (C.F.: GRPRMN71R70A509V) del Foro di Avellino, con studio in Avellino, al Corso Europa n. 116 ( PEC: romana.grappone@avvocatiavellinopec.it; fax : 0825 1540100 ) ed elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Avellino, al Corso Europa n.116; -ricorrente - contro Iuliucci Carmela;

Avviso accertamento Tasi – Legittim azione concessionaria -intimata – -avverso la sentenza2095/20 22 emessa dalla C TR Campania i l 25 / 02 /20 2 2 e notificatail 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. FATTI DI CAUSA 1. La C.T.P. di Avellino rigettava il ricorso proposto da Iuliucci Carmela avverso l'avviso di accertamento notificatole dalla s.r.l. Gamma Tributi per conto del Comune di Monteforte Irpino a titolo di TASI 2014, deducendo, fra l'altro, l'illegittimità dell'incarico conferito alla s.r.l.

Gamma Tributi.

2. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la s.r.l. Gamma Tributi non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell'attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributariodi che trattasi (per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d'incarico ad opera del consiglio comunale, avendone quest'ultimo competenza esclusiva ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett.

e) e t) del d.lgs. n. 267/00), sicchè l'avviso contestato col ricorso introduttivo di causa andava annullato per mancato riscontro della legittimazione della s.r.l. Gamma Tributi ad adottarlo.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gamma Tributi s.r.l. sulla base di un solo motivo. Iuliucci Carmela non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione da essa depositata nel giudizio di appello a dimostrazione della legittimazione contestata. 1.1. Il motivo è fondato. Invero, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, si evince che il Comune di Monteforte Irpino le aveva affidato le attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni2014, 2015 e 2016, risultando essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente fino al 2020.

Inoltre, la odierna ricorrente ha altresì depositato in sede di gravame la determina del Responsabile del II Settore Economico Finanziario del Comune di Monteforte Irpino, n. 194 del 30.9.2019, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione alla Gamma Tributi del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto della imposizione in esame. E’ evidente che si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato (il Consiglio Comunale). Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.

e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett.

e) e all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (lett. f). In particolare, in tema di TARSU, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell'ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente comp