Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case extinguished under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022 due to the absence of a formal objection within the prescribed timeline. Consequently, the court upheld the decision that the procedural process ended automatically, leaving no grounds for further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; The tax litigation process is automatically extinguished if the taxpayer fails to file a formal objection to the declaration of extinction within the statutory period, thereby terminating the legal proceedings without judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2851/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ENOSIS SRL, (in persona del rappresentante legale LANATI DONATI) rappresentata e difesa dall’avvocato MARINI GIUSEPPE unitamente all'avvocato SACCHETTO CLAUDIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 754/ 06/ 2019 depositata il 10/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/03/2025