Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved the Agenzia delle Entrate challenging a judgment where the tax authority had submitted a list indicating the dispute's regular conclusion under specific 2023 legislative reforms. The court upheld the extinction because the statutory conditions for automatic termination were met, leaving no basis for the administrative appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: When a tax authority submits a list documenting the regular conclusion of a dispute, the judicial process is automatically extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4426/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SOCIETA' EDITORIALE ANNUARISTICA SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI GIOVANNI ANTONIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4448/ 15/ 2018 depositata il 22/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/03/2025