Cassation appeal dismissed due to taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit against tax authorities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's explicit withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had partially accepted the taxpayer's claim regarding excessive fines, the taxpayer subsequently submitted a formal request to abandon the proceedings. Consequently, the Court ruled that the litigation was terminated by the parties' own action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 166 c.p.p.: When a party formally withdraws the appeal, the judgment is extinguished and litigation costs are subject to compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVISHAY NAMDAR, con avv. Monica Battaglia e Gian Piero Mazzone; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 279/22/16 depositata il 25 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il contribuente impugnava avviso di accertamento basato sulla asserita disponibilità finanziaria (che il contribuente giustificava come donazione remuneratoria da parte del fratello) presso la HSBC Private Bank di Ginevra, con riferimento all’anno d’imposta 2006, assoggettata così a imposizione (IRPEF, IRAP e IVA).
La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo un’eccessiva quantificazione delle Rinunciaal ricorso sanzioni base utilizzate per il calcolo della sanzione irrogata, confermando nel resto la prima pronuncia. Il contribuente propone allora ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente il contribuente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente deve darsi atto che con l’istanza da ultimo citata il ricorrente ha rinunciato espressamente al ricorso tramite il proprio legale munito del relativo potere come da procura depositata.
Lo stesso ha altresì richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha allegato di aver proposto istanza di definizione agevolata. La relativa documentazione non consente però di ricollegare gli atti oggetto dell’istanza al presente giudizio. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, mentre le spese di lite meritano integrale compensazione in relazione al collegamento dell’istanza di rinuncia alla legislazione condonistica. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compens