Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 8542/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit extinguished by automatic termination due to lack of opposing party's objection.

Numero d'incarto Decreto — n. 8542/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the opposing party failed to request a hearing within the statutory timeframe. The lower court had already determined that the absence of a formal objection to the tax authority's list entry meant the case was concluded under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the dismissal, ruling that the procedural silence resulted in the automatic termination of the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The civil procedure is extinguished if the opposing party does not request a hearing within the prescribed period following the transmission of the case list.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction automatic termination tax litigation failure to object statutory time limits civil procedure code case list transmission sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31113/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro VANDO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREICICH VIPSANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIO n.1175/ 11/ 2020 depositata il 27/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 21/03/2025