Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a taxpayer against a tax court decision that declared the litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into an administrative list of extinguished proceedings, pursuant to specific provisions of the 2023 and 2022 laws, legally terminated the civil process. The court upheld this procedural outcome, affirming that the administrative act of listing the case as extinguished satisfied the statutory requirements for termination without needing further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax litigation into the administrative list of extinguished proceedings constitutes a definitive termination of the civil process, rendering further judicial action unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12681/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARROIMPRESA SAS DI ALFREDO GHERARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato TASCO GIAMPIERO unitamente all'avvocato TASCO NICOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. LAZIO n. 9259/ 09/ 2018 depositata il 20/12/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/03/2025 Il