Cassation Court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the process ended because the tax authority's list indicated the dispute was resolved without a formal denial, citing specific articles of the 2022 law. The court upheld this outcome because the appellant failed to explicitly request a hearing to continue the proceedings under the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The extinction of a tax litigation due to the absence of a formal denial in the authority's list is final unless the parties have specifically requested a hearing to be fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10308/2020 R.G. proposto da : MARCHI VANNIS, rappresentato e difeso d a ll’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO UNITAMENTEdall'avvocato TURCHI ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1946/ 12/ 2019 depositata il 18/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/03/2025 I