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Decreto — n. 8432/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the 2023 decree's list.

Numero d'incarto Decreto — n. 8432/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the lower court's ruling that the case was automatically terminated by the 2023 decree's list. The appellant argued for a hearing to continue the proceedings, but the court found no valid grounds to override the statutory extinction mechanism. Consequently, the procedural outcome was a formal declaration of extinction with costs remaining on the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The listing of a tax case in the decree's list for extinguishment automatically terminates the proceedings, barring further hearings unless parties explicitly request one.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination decree list of extinguished cases procedural dismissal costs allocation rule procedura accelerata tempestività tributaria ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023
4266/ 11/ 2019 depositata il 15/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8985/2020 R.G. proposto da : CERRONI PASQUALE, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DADMAN SAMAN unitamente all'avvocato DI MATTEO GIANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 4266/ 11/ 2019 depositata il 15/07/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/03/2025 I