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Ordinanza Interlocutoria — n. 8356/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new role pending Constitutional Court ruling on IMU exemption constitutionality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8356/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Tax Court's refusal to remand the case. The appellant argued that the lower court incorrectly ignored a constitutional challenge regarding the 2012 IMU tax on construction company properties. The court ruled that because the Second Instance Tax Court had already referred the specific legal issue to the Constitutional Court, the case must be sent back to a new hearing pending that final decision.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011; Art. 360 c.p.c.: When a lower court refers a constitutional question to the Constitutional Court, the appellate court must remand the case to a new role pending the Constitutional Court's ruling.

Parole chiave

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IMU tax exemption constitutional question referral remand to new role construction company properties Cassation procedure imposta sugli utili immobiliari basi temporali dell'imposizione valore locativo

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011
28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L.
Art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2011
Art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360, comma 1, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 553-2024 proposto da: ALELA 89 UNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GUGLIELMO FRANSONI e ROSSELLA SURACI giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n. 3019/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 19.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Alela 89 Uno S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7774/2019della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso ilsilenzio-rifiuto serbato da Roma Capitale in riferimento all'istanza di rimborso, ai fini IMU 2012, presentata dalla società contribuente sul presupposto dell’incostituzionalità della normativa che aveva introdotto una causa di esenzione IMU solo a partire dal 2014 (art. 13 comma 9 bis del DL n. 201/2011 nella formulazione attualmente vigente e risultante dalla modifica apportata dall'art. 2 comma 2, lett. a del DL n. 102/2013), con riferimento agli immobili, quali beni-merce, delle società che svolgono l'attività di costruzione e/o vendita di tali beni, a condizione che non siano stati locati.

Roma Capitale è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con l’unicomotivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione degli artt. 13, commi 2 e 9 bis del d.l. n. 201 del 2011 e degli artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel regime di vigenza anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett.

a) del d.l. n. 102 del 2013, alla stregua degli artt. 3 e 53 Cost. (in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c.)» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato la sentenza di primo grado circa l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale promossa in giudizio dalla società contribuente, «nella misura in cui nell’anno 2012, assoggettavano a prelievo gli immobili-merce posseduti dalle imprese costruttrici». 1.2. Va evidenziato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13,comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2,comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012— 2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd.

«immobili merce)»; 1.3. Sussiste dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all'ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n.

28. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot