Italian Court orders case remitted to new docket to verify if tax settlement applies to pending appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court ordered the remittal of a second appeal to a new docket to gather information from the parties. Safy House S.r.L. sought cassation against rulings dismissing their appeals regarding IMU tax assessments, while the opposing party requested the case's extinction due to the taxpayer's adoption of a tax relief plan. The Court decided to suspend the proceedings to determine if this new settlement agreement covers the specific tax claims currently under review.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge n. 197/2022, art. 1, commi 186-205; The Court must remit proceedings to a new docket when a party requests extinction based on a tax settlement, to verify the settlement's applicability to all pending claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. RG. 26168-2022 proposto da: SAFY HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PASCONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro M.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE GALLENCA giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente – riunito al ricorso n. RG. 5221-2023 proposto da:
SAFY HOUSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PASCONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro M.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE GALLENCA giusta procura allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente - avverso le sentenze n. 1848/2022 e n.2694/2022 della COMMISS/IONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositate il 3.6.2022 e l’8/9/2022; udita la relazione delle caus e svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.
FATTI DI CAUSA Safy House S.r.L. propone ricorso, iscritto al nr. R.G. 26168/2022, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1848/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2747/2021della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012, notificato da M.T. S.p.A. per conto del Comune di Rende. La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. Con successivo attoSafy House S.r.L. propone ricorso, iscritto al nr. R.G. 5221/2023, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2694/2022, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 4874/2021della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso ingiunzione di pagamento IMU anno 2012.
La concessionaria resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 al ricorso iscritto al nr. R.G. 26168/2022 per esigenze di economia processuale ed uniformità di giudizio, avendo ad oggetto, il primo giudizio, l’ingiunzione di pagamento relativa all’avviso di accertamento, oggetto del secondo giudizio. 2.1. A seguire, occorre evidenziare che nel ricorso iscritto al nr. R.G. 5221/2023 parte controricorrente ha depositato, in data 6/11/2023, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla Legge n. 197/2022, art. 1, commi 186— 205, con relativo piano di rateizzazione del dovuto. 2.2.Si rende, dunque, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine di chiedere informazioni alle parti in ordine alla riferibilità o meno della definizione agevolata anche alla pretesa originata dall'avviso di accertamento, parimenti oggetto di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire informazioni in ordine a quanto richiesto in parte motiva entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda