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Ordinanza — n. 8349/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses apparent motivation in tax appeal, ordering remand for independent judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8349/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal's claim of apparent motivation, ruling that the Regional Tax Commission merely adopted the first-instance judgment without independent reasoning. The appellant argued the lower court ignored specific facts regarding the property's unfitness and the timing of the expert report. Consequently, the court ordered the case remanded to a newly composed Regional Tax Court for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A second-instance judgment is void if it lacks autonomous reasoning by merely adhering to the first-instance decision without critically examining the grounds of appeal.

Parole chiave

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apparent motivation tax appeal cassation independent judicial review Regional Tax Commission remand for new trial sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo ilricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost -art. 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
5, dell’art. 111, comma 6, Cost -art.
Art. 13, comma 3, lett. b) D.L. n. 201/2011
111, comma 6, Cost -art. 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2397 del 2021
Cass. n. 20883 del 2019
Cass. n. 28139 del 2018
Cass. n. 27112 del 2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8978-2021 proposto da: COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANNA ATTANASIO e CARMINE GRUOSSO giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro FLORI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRA GRAPPONE giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 4136/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22.09.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Il Comune di Salerno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2789/2018 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da Flori S.r.L. avverso avviso di accertamento IMU 2012. La società contribuente resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo ilricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, dell’art. 111, comma 6, Cost -art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - art. 36, comma 2, n. 4 del D. lgs. n. 546/1992» lamentando la motivazione apparente della sentenza impugnata, essendosi limitata, la Commissione tributaria regionale, ad aderire alla sentenza di primo grado «prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti e alle argomentazioni eccepite dall'appellante». 1.2.

La doglianza è fondata. 1.3. Secondo consolidato orientamento di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione soloapparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata perrelationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (cfr.

Cass. nn. 2397 del 2021, 20883 del 2019, 28139 del 2018, 27112del 2018). 1.4. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, nella valutazione sull’appello del Comune, si è limitata ad esprimere la propria adesione alla sentenza di primo grado e alle argomentazioni in essa contenute circa la prova dell’inagibilità del cespite oggetto di tassazione sulla scorta della perizia allegata dalla Società, derivante da un procedimento espropriativo, prescindendo da qualsiasi riferimento ai motivi di gravame formulati sul punto dall'appellante, dei quali non si dà alcuna contezza, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta, siccome priva di un effettivo richiamo ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in un’acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emerga un’effettiva valutazione, propria del giudice di appello, dell’infondatezza dei motivi di gravame (tra le altre, Cass. n. 20883/2019). 1.5.

Il Comune risulta, invero, aver specificamente contestato, nell’atto di appello (ritualmente riassunto ed allegato al ricorso in cassazione)che «la perizia prodotta dalla società ...: - non riguardava l’anno d’imposizione (IMU 2012) essendo stata resa soltanto quattro anni dopo (nel 2016).- non individuava come sussistenti i presupposti che la legge e il regolamento comunale imponevano per il riconoscimento della pretesa agevolazione, in quanto, nella fattispecie, non veniva accertato il degrado fisico o igienico sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.- che non v’era stata mai richiesta della ... (Società)... di riduzione dell’imposta in sede di denuncia, ovvero di variazione della situazione di fatto. -che l’Ente civico non era mai stato posto in condizioni di accertare e verificare la effettiva sussistenza, nel 2012, dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione del preteso beneficio fiscale...». 1.6.

La sentenza impugnata non è quindi idonea ad evidenziare il necessario apprezzamento autonomo della materia controversa. 2.Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure (con cui si lamenta violazione dell’art. 13, comma 3, lett.

b) del D.L. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, circa la valutazione della prova a carico della contribuente sull’inagibilità dell’immobile tassato), e la sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta