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Ordinanza Interlocutoria — n. 8290/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands tax payment plan case to new role after eased settlement deadline passes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8290/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new procedural role scheduled after November 30, 2027. The appellant, ENI.FIN. ESCO S.p.A., had joined the eased settlement scheme under Law 197/2022 and paid overdue installments, while the tax authority opposed the request for immediate case closure. The court ruled that because the installment plan expires in late 2027, the proceedings must be suspended until after that date to ensure compliance.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252 della Legge n. 197/2022; When a taxpayer adheres to an eased settlement scheme with a fixed expiration date for the final installment, the judicial proceeding must be remanded to a new role subsequent to that date.

Parole chiave

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eased settlement scheme tax payment plan procedural remand Law 197/2022 installment expiration judicial suspension tax administration atto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252 della Legge n. 197/2022
Rilevato che La societàricorrente, in ordine alle cartelle di pagamento impugnate ed oggetto del contenzioso in questione, ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della Legge n.
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Testo completo

te ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 27803 / 20 20 R.G. propost o da ENI.FIN. ESCO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico Siciliano , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Antonio Gramsci n. 14; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate- Riscossione , in persona del Direttore p ro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale Ric. n. 27803/2020sez. T –ud. 24 gennaio 202 5 est.

Napolitano A. dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1063 della Co mmissione Tributaria Regionale delLazio - Roma , depositata in data 25 / 2 /20 20 ; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del24 gennaio 2025; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tommaso Basile, che ha chiesto di accoglier e la domanda di definizione agevolata e, in subordine, di respingere il ricorso; udito l’ Avv ocat o dello Stato Davide Pintus per l ’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che La societàricorrente, in ordine alle cartelle di pagamento impugnate ed oggetto del contenzioso in questione, ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 (rottamazione quater), provvedendo anche, come da documentazione in atti, al pagamento delle rate sinora scadute; Considerato che Il piano di rateizzazione scadrà il 30/11/2027 e che dunque è necessario rinviare il giudizio a nuovo ruolo in data successiva al 30/11/2027, data di scadenza dell’ultima rata;

P.Q.M.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo in data successiva al30/11/2027. Così deciso, in Roma, il