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Ordinanza Interlocutoria — n. 8289/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax litigation under new 2022 law allowing debt settlement via installment plans.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8289/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax appeal against Farmigea S.p.A. and the Italian Revenue Agency. The taxpayers had formally adopted a new 2022 legislative scheme permitting the suspension of judicial proceedings in exchange for agreeing to pay debts in installments. The court granted the suspension request because the taxpayers fulfilled the procedural requirements by submitting the necessary declaration and maintaining regular payment schedules.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197: the suspension of tax litigation is granted upon the debtor's declaration to adopt the installment payment plan and the subsequent regular performance of payments.

Parole chiave

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tax litigation suspension installment payment plan revenue agency debt judicial proceedings stay tax debt settlement arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197
197, art. 1, commi 231 e ss.
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Testo completo

nte ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 29016 / 20 1 6 R.G. propost o da Farmigea S.p.A. e Farmigea Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procura special e a margine del ricorso , da gli Avv ocati Giuseppe Tinelli e Maurizio De Lorenzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma allavia di Villa Severini n. 54; –ricorrenti – contro Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 787/29/16 della Co mmissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata indata 2/5/2016; udita la relazione dellacausa svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del24 gennaio 202 5 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Tommaso Basile, che ha chiestoil rigetto del ricorso ; uditi l’ Avv ocat o Tiberio Ansidei di Catrano per delega dell’Avv. Tinelli per le ricorrenti e l’Avvocato dello Stato Angela Granato per l’Agenzia delle Entrate; Premesso che: la Farmigea S.p.A. e la Farmigea Holding S.r.l., con ricorso notificato il 5 dicembre 2016 e depositato il successivo 23 dicembre 2016, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez.

XXIX, pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata il successivo 2 maggio 2016, n. 787/29/16, pronunciata in materia di IVA, IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2008. In particolare, il presente giudizio trae origine dall’impugnazione dei seguenti atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Pisa:

1. avviso di accertamento n. T8P030202245, notificato in data 20 dicembre 2012 alla Farmigea S.p.A., in materia di IVA, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 80.830,00 a titolo di maggior IVA ed Euro 101.037,50 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 181.867,50, oltre agli interessi maturati a norma di legge;

2. avviso di accertamento n. T8P0C0202257, notificato in data 20 dicembre 2012 alla Farmigea S.p.A., in materia di IRAP, nel quale Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 15.762,00 a titolo di maggior IRAP ed Euro 16.794,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 32.556,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge;

3. avviso di accertamento n. T8P0E0200071, notificato in data 1° febbraio 2013 alla Farmigea S.p.A. (in qualità di consolidata) ed alla coobbligata Farmigea Holding S.r.l. (in qualità di consolidante), in materia di IRES, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 261.497,00 a titolo di maggior IRES ed Euro 262.529,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 524.026,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge. L’Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di cassazione con apposito controricorso in data 22 gennaio 2017.

Nelle more del presente giudizio è stata emanata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 1, commi 231 e ss., prevede la “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere interessi e sanzioni. Per poter usufruire di tale definizione agevolata, la norma de qua prevede, al comma 235, l’obbligo, per il contribuente, di manifestare “all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione …”.

Il successivo comma 236 prevede che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti Ric. n. 29016/2016sez.

T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. La Farmigea S.p.A. ha inteso dunque avvalersi - anche con riferimento ai carichi traenti origine dai citati tre avvisi di accertamento - della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevista dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss. (c.d. “rottamazione quater”), trasmettendo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 12 aprile 2023, apposita Dichiarazione di adesione, ivi assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichiai quali si riferisce detta dichiarazione; la Società ha altresì dichiarato di voler adempiere al versamento delle somme dovute per la definizione nel numero massimo di rate previste (pari a 18) e, nelle more del presente giudizio, ha provveduto ad eseguire regolarmente i pagamenti rateali sino ad oggi previsti per le suddette poste debitorie.

In particolare, l’Agente della Riscossione, con Comunicazione delle somme dovute dell’8 settembre 2023, riscontrata la suddetta Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha comunicato il Debito da pagare per la definizione, allegando altresì il prospetto di sintesi ove, in particolare, figurano gli affidamenti derivanti dagli avvisi di accertamento indicati in premessa: avviso n. 68716013593903001000; avviso n. 68716013593756003000; avviso n. 68716013594000005000 ove, per tutti, risulta come Ente creditore l’Agenzia delle Entrate Dir.

Prov. di Pisa -Uff. Controlli . Successivamente alla adesione alla “rottamazione quater” la Farmigea S.p.A. ha provveduto dunque a versare in favore di AdER tutte le rate relative alla dilazione concessa dallo stesso Ente ai sensi dell’art. 1, comma 232, Legge 29 dicembre 2022, nel rispetto del “Prospetto di sintesi” portato dalla Comunicazione delle somme dovute dell’8 settembre 2023. Risultaancora dovuto il pagamento delle successive rate.Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. Consideratoche: L’art. 1, comma 236, Legge n. 197 del 2022, come sopra anticipato, prevede la sospensione del giudizio, previo deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e nelle more del pagamento delle somme dovute.

E’ stata depositata la documentazione relativa all’adesione alla “rottamazione quater”. Le contribuenti hanno chiesto a questa Corte di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 236, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in data successi