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Ordinanza — n. 8288/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court case dismissed due to taxpayer's request for simplified tax payment extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8288/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished because the taxpayer submitted a request for simplified tax payment while the case was pending. Although the tax agency argued the court should have recalculated the tax and penalties rather than annulling the assessment, the taxpayer's voluntary payment action triggered statutory extinction rules. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and dismissed the agency's appeal without addressing the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss. e 198, l. 197/2022; When a taxpayer requests simplified tax payment during pending proceedings, the litigation is extinguished by operation of law, rendering further judicial review of the tax assessment unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax payment extinction of proceedings tax appeal dismissal voluntary tax payment simplified tax procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197
Il ricorrente, nelle more del presente giudizio, ha infatti presentato domanda di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, versando la prima rata dell’importo complessivo dovuto.
Art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Il processo deve quindi essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022.
Art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art.
Art. 2909 c.c.
546, nonché dell’art. 2909 c.c. e degli artt.
Artt. 112 e 132, num. 4), c.p.c.
e degli artt. 112 e 132, num. 4), c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, num. 3) e 4), c.p.c.
4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num.
art. 2909 c.c
546, nonché dell’art. 2909 c.c.

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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15243/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro ROCCO MARIO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Ferlito in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 6522/07/2022, depositata il 21 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere relatore dott.

Valentino Lenoci; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IMPOSTA SOST. 2003. R.G. N.15243/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 1. Con avviso di accertamento n. RJC01T300607/2008 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Enna rideterminava il reddito dichiarato da Rocco Mario Salvatore per l’anno 2003. In particolare, il contribuente, titolare di una ditta di trasporti, in data 15 marzo 2003, aveva effettuato un’operazione di cessione di azienda in favore della società Autotrasporti F.lli Rocco di Massimiliano C. s.n.c., società partecipata dallo stesso Rocco e dai suoi due figli.

La cessione di azienda, effettuata per il corrispettivo di € 50.000,00 (di cui € 16.500,00 per avviamento ed € 35.000,00 per gli automezzi) aveva determinato l’insorgenza di una plusvalenza di € 16.500,00, che il Rocco aveva indicato nella propria dichiarazione dei redditi, optando per la tassazione con imposta sostitutiva ex art. 1, comma 8, legge 21 novembre 2000, n. 342. Con riferimento a tale cessione di azienda, l’Ufficio finanziario formulava due contestazioni:

a) in primo luogo, accertava un maggiore avviamento dell’azienda per l’importo di € 64.718,00, cui corrispondeva una maggiore imposta sostitutiva ex art. 1, comma 8, l. n. 342/2000;

b) in secondo luogo, veniva recuperata a tassazione una sopravvenienza attiva pari ad € 81.023,00 relativa a due contratti di leasing, afferenti ad altrettanti autocarri ceduti unitamente al complesso aziendale, cui è conseguito l’accertamento di maggiore IRPEF e relative addizionali per complessivi € 33.096,00.

2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna la quale, con sentenza n. 252/02/2014, depositata il R.G. N.15243/2023 Cons. est. Valentino Lenoci 19 febbraio 2014, accoglieva il ricorso, annullando integralmente l’avviso di accertamento.

3. Interposto gravame dall’Agenzie delle Entrate, la Commissione Tributaria della Sicilia – sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 3587/07/2018, depositata il 3 settembre 2018, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e rilevando che:

a) quanto al rilievo n. 1, il metodo utilizzato dall’Ufficio ai fini reddituali era inapplicabile, perché l’atto di cessione di azienda del 2003 non era stato sottoposto ad un previo accertamento in rettifica ai fini dell’imposta di registro;

b) quanto al rilievo n. 2, il valore dei due autocarri era inglobato nel valore dell’azienda ceduta, e quindi nessuna sopravvenienza attiva era autonomamente valorizzabile, essendo, la stessa, parte integrante della plusvalenza generata dalla cessione di azienda.

4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con ordinanza n. 9584 del 12 aprile 2021, accoglieva il ricorso relativamente al rilievo n. 1), affermando che non sussisteva alcun obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, di rettificare il valore dell’azienda ai fini dell’imposta di registro, prima di poter procedere all’accertamento della plusvalenza ai fini reddituali, mentre rigettava il ricorso relativamente al rilievo n. 2); la sentenza della C.T.R. veniva pertanto cassata, relativamente al rilievo n. 1), con rinvio per nuovo giudizio alla stessa C.T.R., in diversa composizione.

5. Riassunto quindi il giudizio da parte del contribuente, la C.T.R. della Sicilia, con sentenza n. 6522/07/2022, pronunciata il 21 marzo 2022 e depositata in segreteria il 21 luglio 2022, R.G. N.15243/2023 Cons. est. Valentino Lenoci accoglieva l’appello dell’Ufficio, relativamente alla questione residua del rilievo n.

1) dell’avviso di accertamento, annullando, tuttavia, integralmente l’avviso di accertamento, «al fine di consentire alla competente articolazione dell’Agenzia delle Entrate, cui si dà specifico mandato, tenuto conto della complessità dei conteggi, di emettere un ulteriore avviso di accertamento o atto equipollente, nei confronti dell’originario ricorrente, con il quale venga puntualmente rideterminata l’effettiva pretesa erariale, nonché relative sanzioni ed interessi».

6. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 17 luglio 2023). Resiste con controricorso Rocco Mario Salvatore.

7. Con decreto del 1° agosto 2024 è stata quindi fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 17 di c embre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 132, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3)e 4), dello stesso codice di rito. Deduce, in particolare, l’Ufficio ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva disposto l’annullamento integrale dell’atto impugnato, nel mentre la stessa Corte avrebbe dovuto rideterminare ella stessa l’imposta dovuta e le sanzioni, in quanto il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione R.G. N.15243/2023 Cons. est. Valentino Lenoci merito, in cui la decisione del Giudice che dichiari invalido l’avviso di accertamento per ragioni di carattere sostanziale non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura.

2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. Il ricorrente, nelle more del presente giudizio, ha infatti presentato domanda di definizione agevolata della pendenza tributaria ex art. 1, commi 186 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, versando la prima rata dell’importo complessivo dovuto. Il processo deve quindi essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022.

3. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate