Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8285/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding IMU exemption for commercial property due to missing specific declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8285/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the taxpayer's cassation appeal against a lower court ruling that denied an IMU tax exemption. The taxpayer argued the tax authority failed to properly motivate its decision and ignored the fact that the property was listed as commercial assets. The court held that merely listing assets in financial statements is insufficient; a specific declaration attesting to the commercial nature of the property is strictly required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102; Art. 5-bis dell'art. 2 del d.l. n. 102 del 2013: The exemption from IMU for commercial properties requires a specific declaration attesting to the destination, not merely the inclusion of assets in financial statements.

Parole chiave

Generato dall'IA
IMU tax exemption commercial property declaration financial statement insufficiency tax appeal dismissal specific declaration requirement ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposta sul reddito e sull'utile imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102
5-bis dell’art. 2 del d.l.
Art. 5-bis dell'art. 2 del d.l. n. 102 del 2013
Cass. 5191/2022) perché non permette il riscontro delle caratteristiche oggettive (catastali) degli immobili e della concreta destinazione ad essi impressa;
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Con il primo motivo la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 3, comma 3, della legge 241/1990
Con il primo motivo la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Artt. 7 e 10 della legge 212/2000
3, comma 3, della legge 241/1990, degli artt. 7 e 10 della legge 212/2000 e degli artt.
artt. 3 legge 241/1990
3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge 241/1990 e 7 l.
artt. 2697 c.c
dalla legge 28/10/2013 n.° 124), nonché degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23149/2021 R.G. proposto da : LE MERAVIGLIE DI INCARNATO SALVATORE C. s.n.c., ., elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI, 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NATALIA (PLTNTL69H53H501J) rappresentato e difeso dagli avvocati PELLEGRINO STEFANO (PLLSFN66C26F839X) e PELLEGRINO ROBERTO (PLLRRT68L18F839B); -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) e FURNARI ANNA IVANA (FRNNVN72C45F158A); -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 1333/2021depositata il 09/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. La società Le Meraviglie di Incarnato Salvatore C. s.n.c., in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti Antonio Incarnato, Raffaele Incarnato e Salvatore Incarnato, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania n. 1333/14/2021, depositata il 9 febbraio 2021 e non notificata che, in riforma della sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso di parte contribuente avverso l’avviso di rettifica IMU 2017 emesso dal Comune di Napoli.

2. L’ente impositore resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 legge 241/1990 e 7 l. 212/2000, lamentando l’erroneità della pronunzia impugnata relativamente al mancato rilievo dei profili di illegittimità dell’impugnato avviso in rettifica, n. 303102/847 del 29/03/2018, per carente, erronea e/o insufficiente motivazione, in violazione dell’artt. 3, comma 3, della legge 241/1990, degli artt. 7 e 10 della legge 212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost. Rileva che non era dato comprendere le ragioni per le quali un provvedimento evidentemente viziato per tutte le argomentazioni esposte (in quanto oltre a non specificarsi le modalità di determinazione della pretesa e le aliquote applicate neppure erano stati riportati i versamenti IMU 2017 effettuati dalla contribuente, a saldo di quanto dovuto) era stato ritenuto “sufficientemente” motivato.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’applicazione dell’art. 13, comma 9-bis del d.l. 201/11 e dell’art. 5-bis dell’art. 2 del d.l. n.° 102 del 2013 (convertito, con modi. dalla legge 28/10/2013 n.° 124), nonché degli artt. 2697 c.c. nonchè 115 116 c.p.c. Evidenzia che la sentenza era da ritenere viziata in quanto i giudici di appello avevano omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’avvenuta presentazione della dichiarazione IMU 2017 e dei versamenti a mezzo F24, depositati sia nel primo che nel secondo grado di giudizio e non avevano considerato che parte ricorrente aveva dimostrato sia attraverso l’indicazione in bilancio dei beni immobili, quali beni merce sia con le dichiarazioni IMU 2017 e con tutta la restante documentazione prodotta in atti in tema di immobili locati, costruiti e ancora in attesa di alienazione, di possedere tutte le condizioni di legge richieste per poter beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 201/2011. 4.1.

Il primo motivo è infondato atteso che le argomentazioni della C.T.R. sono corrette in diritto quanto alla ritenuta legittimità dell’atto sotto il profilo motivazionale, avendo i giudici di appello precisato, fra l’altro, con argomentazioni pienamente condivisibili, che la delibera comunale a monte, quale atto generale, non andava allegata e che l’atto impositivo risultava sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio;del tutto infondato in quanto totalmente generico ed aspecifico appare, poi, il richiamo all’omessa valutazione di un asserito “fatto decisivo” ex n.

5) c.p.c., “fatto” nemmeno chiaramente specificato ed enucleato nella sua decisività. 4.2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Va premesso che secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte la iscrizione in bilancio degli immobili come beni merce, seppure necessaria (Cass. n. 24720/2022) non è sufficiente ai fini della invocata esenzione e, pertanto non è sufficiente la produzione del bilancio di esercizio (v. Cass. 5191/2022) perché non permette il riscontro delle caratteristiche oggettive (catastali) degli immobili e della concreta destinazione ad essi impressa;

è, inoltre necessario che sia stata presentata la dichiarazione richiesta dalla disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame. Premesso che la annualità in questione riguarda l’anno 2017, va ribadito che secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, infatti, «a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati», e secondo l'art. 5-bis dell'art. 2 «ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica».

Orbene dalla lettura del motivo si desume che la parte erroneamente identifica la dichiarazione dei beni merce con le dichiarazioni IMU 2017 (doc. 3-4-5, già allegati alle controdeduzioni in appello, quale doc. 3, dichiarazione di acconto e saldo IMU 2017 e versamenti a mezzo F24) risultando evidente che il motivo, in sé non autosufficiente, non consente di inficiare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito circa la debenza del tributo in assenza di una “specifica” dichiarazione IMU per i beni merce.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va, dunque, rigettato. 6.1. Le spese dell’odierno giudizio, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico della società Le Meraviglie di Incarnato Salvatore C. s.n.c. e liquidate in favore dell’ente impositore come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 27 novembre 2024 Il Presidente (