Cassation court dismisses appeal against regional tax court ruling on IMU declaration obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Edilmancini S.R.L. against a regional tax court decision regarding IMU tax liability. The company argued that the regional court failed to properly evaluate a faxed declaration and misapplied laws concerning the mandatory nature of tax declarations. The court rejected these claims, ruling that the regional judge correctly found the documentary evidence unreliable and that the statutory obligation to declare remains binding regardless of the municipality's prior knowledge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013; Art. 360, c.p.c.: The court established that the obligation to submit a tax declaration is absolute and independent of the municipality's knowledge, and that a regional court may validly reject documentary evidence as unreliable without violating the duty to motivate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25841/2022 del ruolo generale, proposto DA E DILMANCINI S . R . L . (codice fiscale 07310431007), con sede in Roma, alla Via Collatina n. 217, in persona del legale rappresentante pro - tempore , Franco Mancini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Marco Saponara (codice fiscale SPN MRC 69R01 A662 X). - RICORRENTE – CONTRO R OMA C APITALE (codice fiscale 02438750586), in persona del Sindaco in carica p.t., dr. Roberto Gualtieri, in ragione di procura speciale e nomina posta in calce al controricorso, dall’avv. Domenico Rossi (codice fiscale RSS DNC 65L07 C352 T). - CONTRORICORRENTE - I MU BENI MERCE OBBLIGO DICHIARATIVO per la cassazione della sentenza n. 1378/10/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 marzo 2022. U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 27 novembre 2024. RILEVATO CHE :
1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Roma liquidò la somma di 27.565,52 €, oltre accessori, in ragione del parziale versamento dell’IMU per l’anno d’imposta 2013 (secondo semestre), dovuta in relazione alle unità immobiliari possedute dalla contribuente in detto Comune;
2. La suindicata Commissione rigettava l’appello proposto dalla società contro la sentenza n. 13456/38/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, affermando che: - la contribuente non aveva assolto l’onere di provare di aver presentato la tempestiva dichiarazione IMU tramite fax, «[…] avendo prodotto solo alcuni fogli, la cui data non è chiaramente leggibile, sicchè essa appare di dubbia attendibilità» (così nella sentenza impugnata); - «è incontestata tra le parti la circostanza che gli immobili oggetto di accertamento sono stati costruiti dalla società ed erano nel 2013 immobili destinati alla vendita e non locati» (così nella sentenza impugnata); -nella fattispecie in esame trovava applicazione l’art. 2, comma 1, d.l. n. 102/2013 e, con essa, la necessità di osservare il preciso obbligo dichiarativo onde ottenere per la seconda rata dell'anno l'esonero dalla tassazione, essendo detto termine previsto a pena di decadenza e non essendo sufficiente la conoscenza che il Comune avesse avuto aliunde della circostanza esonerativa;
3. avverso tale pronuncia Edilmancini S.R.L. proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 21 ottobre 2022, formulando quattro motivi d’impugnazione, poi illustrati con memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. depositata il 15 novembre 2024;
4. Roma Capitale resisteva con controricorso notificato il 28 novembre 2022; CONSIDERATO CHE :
1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fax del 9 giugno 2014 presentato dalla società avente ad oggetto la dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, e la motivazione del tutto apparente adottata sul punto dal Giudice regionale, non essendo possibile desumere l’iter logico - argomentativo seguito, nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4., c.p.c., l’omessa motivazione sulla rilevanza del menzionato documento a dimostrare il compiuto adempimento dell’onere dichiarativo;
2. con la seconda doglianza la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2014, anche in relazione al d.lgs. n. 446/1997, ponendo in evidenza che «Il Regolamento comunale […] riprendeva e recepiva la disciplina nazionale, ma non subordinava l'applicazione dell'esenzione all'adempimento dell'obbligo dichiarativo di cui al comma 5-bis […]», non essendovi nessuna previsione in tal senso negli artt. 10 e 13 del predetto regolamento, essendo stato il citato obbligo dichiarativo previsto solo nel nuovo regolamento IMU;
3. con la terza censura l’istante ha lamentato, con riferimento al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, assumendo la non decisività dell’omessa dichiarazione anche di cui al comma 5-bis della citata disposizione anche alla luce della previsione di cui all’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019.
4. la società ha poi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. n. 102/2013, per violazione degli artt.3 e 53 Cost., ove interpretato nel senso della decadenza dal beneficio in caso di mancata dichiarazione, in quanto ciò determinerebbe un aggravio fiscale per la società in contrasto con l’effettiva capacità contributiva, oltre a violare il principio di eguaglianza essendo stata eliminata dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019, ogni forma di decadenza connessa alla mancata dichiarazione; 5. è necessario acquisire il fascicolo di merito, emergendo dalla sentenza impugnata che il primo Giudice aveva ritenuto che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione di variazione, mentre il Giudice regionale ha reputato inattendibile la relativa prova in termini contestati dalla ricorrente sotto il profilo del travisam