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Ordinanza Interlocutoria — n. 8257/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax debt appeal pending Supreme Court ruling on whether debt definition extinguishes pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8257/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding a tax debt definition, ruling that the case must be remitted for a new hearing. The taxpayer argued that his formal debt definition and partial payments extinguished the litigation, while the tax agency confirmed adherence to the plan. The court suspended the proceedings because the Supreme Court recently identified a conflicting legal question regarding whether such definitions automatically terminate pending tax lawsuits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, L. 197/2022; Art. 374, cod. proc. civ.: The Supreme Court has determined that the definition of tax debt does not automatically extinguish pending litigation, requiring a specific Supreme Court ruling to clarify if the debt definition suspends or terminates the ongoing judicial proceedings.

Parole chiave

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tax debt definition pending litigation suspension L. 197/2022 remittal for new hearing tax appeal dismissal Supreme Court precedent debt repayment plan notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, L. 197/2022
Art. 374, cod. proc. civ.
5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025
Al riguardo va rilevato che questa stessa Sezione con la recente ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29637‒2021 R.G. proposto da: TREBBI Gianluca, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,dall’avv. Mauro VANNI (pec: maurovanni@pec.it); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - Oggetto: TRIBUTI– estratto di ruolo – definizione agevolata avverso la sentenza n. 488/06/2021 della Co mmissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 26/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella di pagamento emessa nei confronti di Gianluca Trebbi quale legale rappresentante de amministratore unico della cessata William’sentenza Club s.r.l., di cui il contribuente lamentava l’omessa notifica sostenendo di esserne venuto a conoscenza attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto di ruolo, la CTR della Toscana con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado e, ritenendo regolare la notifica della cartella di pagamento, dichiarava l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente perché tardivamente proposto.

2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi , cui replicano le intimate con controricorso.

3. Con atto del 3 gennaio 2025 il ricorrente ha depositato una «dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio e richiesta di sua estinzione» sul presupposto che lo stesso aveva «proposto, ai sensi dei commi 231 e segg. dell’art.1 della legge 19.12.2022 n.197, domanda di definizione della agevolata della propria posizione debitoria di cui alla cartella di pagamento n.08720160001347107001, oggetto del presente giudizio, presentata in via telematica, data 22.06.2023, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti, come previsto dal comma 236 dell’anzidetta disposizione e protocollata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Pisa al n. W-2023062207579424, come da comunicazione della stessa del 26.07.2023, che in copia si allega, contenente l’indicazione delle somme dovute per effetto di tale definizione, ripartite in n. 18 rate, come ivi rappresentato ed avendo altresì il medesimo ricorrente provveduto al regolare pagamento di tutte le rate sino a questo momento scadute». 3.1.

Il ricorrente ha allegato anche la PEC inviata dall’Agenzia delle entrate –Riscossione all’Avvocatura dello Stato in cui la stessa «Effettuate le opportune verifiche», confermava «che controparte, il 22.06.2023, ha effettivamente aderito alla definizione agevolata ex L. 197/2022 ed è, ad oggi, in regola con i pagamenti avendo corrisposto sei delle diciotto rate accordate (in allegato si trasmette la relativa documentazione)». Considerato che:

1. In via preliminare va esaminata la questione relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui alla legge n. 197 del 2022, che lo stesso ha avanzato in pendenza del giudizio e che la stessa Agenzia delle entrate – Riscossione ha attestato, nella suindicata PEC, essere regolare, così come regolari sono stati i versamenti medio tempore effettuati dal contribuente.

3. Al riguardo va rilevato che questa stessa Sezione con la recente ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 ha rimesso alla Prima Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., la seguente questione: “Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».

4. Orbene, la questione prospettata nella citata ordinanza interlocutoria rileva anche nel presente giudizio, in cui la parte contribuente, pur essendo in regola con i pagamenti delle rate, non ha ancora estinto integralmente il debito erariale, sicché si rende necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della eventuale decisione delle sezioni unite di questa Corte.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2025 e, a seguito di riconvocazi