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Ordinanza — n. 8242/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary joinder of company and partners violating unitary assessment principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional commission decision that had acquitted a partner in a simple partnership. The authority argued the company's tax case was still pending, but the court found the lower court failed to include the company and other partners as necessary co-litigants. Consequently, the judgment was declared null and remanded for a new trial with all necessary parties present to ensure the unitary assessment of corporate and individual income.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.P.R. 917/1986; In tax proceedings concerning companies of persons, the unitary assessment of corporate and partner income requires necessary joinder of the company and partners, and absence of such joinder renders the judgment null and void.

Parole chiave

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necessary joinder of parties unitary tax assessment simple partnership company nullity of judgment corporate income imputation imposta sui profitti derivanti da partecipazioni quota sociale obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.P.R. 917/1986
14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
art. 5 d.P.R. 22/12
Questa Corte regolatrice ha, infatti, ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n.
art. 14 d.lgs. 546/92
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25/06/2018 n. 16730
14815; conf., tra le tante, Cass. 25/06/2018 n. 16730).
Cass. 22/01/2018 n. 1472
917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/01/2018 n. 1472).
Cass. 24/02/2022 n. 6073
Cass. 30/12/2015 n. 26071
Cass. 21/10/2015 n. 21340
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4523/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro CAVALLO MARCELLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Pinellini, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e allegato al controricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec marcello.cavallo@firenze.pecavvocati.it; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 1520/06/2021,depositata in data 16 dicembre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. A seguito di controllo fiscale eseguito nei confronti della societàin accomandita semplice ‘ V8 MAX CAVALLO DI RODRIGUEZ Oggetto: IRPEF -Redditi di impresa - Società in accomandita semplice -Art. 5 t.u.i.r. -Litisconsorzio necessario - Violazione -Conseguenze GARCIA ALBERTO E C. s.a.s.’, l’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso d i accertamento n. TVP02P201139/2014 , relativ o a ll’ ann o 2009, con cui recuperava a tassazione un maggior e reddito, ai fini IRAP e IVA, nei confronti della società. Successivamente veniva emesso l’avviso di accertamento n. T8B011604901/2014, con il quale veniva imputato al ricorrente ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella sua veste di socio al 25% delle quote della società,e, quindi, recuperato a tassazione, un maggiorreddito di partecipazione alla detta società (per complessivi Euro 6.360,00).

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, che accoglieva il ricorso poiché,sulla base della documentazione contabile prodotta in ordine all’entità delle spesesostenute dalla compagine societaria ‘nessun ipotesi di reddito può essere credibilmente attribuibile alla società’ e, per l’effetto, non vi erano gli elementi per imputare al ricorrente un maggior reddito di compartecipazione.

2. L ’Ufficio proponeva appello innanzi al la Commissione tributaria regionale della Toscanarilevando che il giudizio sull’avviso di accertamento relativo alla società si era concluso con sentenza favorevole all’erario, non definitiva in quanto appellata; chiedeva, quindi, sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione di quello relativo all’accertamento societario. La CTR respingeva il gravame: anzitutto, riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio, potendo il socio, al quale siano stati imputati per trasparenza redditi non dichiarati dalla società, sempre impugnare l’avviso di accertamento relativo alla sua posizione; affermava, nel merito, che ‘ la documentazione contabile depositata dall’appellato nel giudizio di primo grado […]non è stata confutata dall’Agenzia delle Entrate quanto all’autenticità dei contenuti’, così confermando la decisione appellata.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un unico motivo.Il contribuente ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/03/2025. Considerato che:

1. Con il primo ( ed unico ) motivo l’Ufficio deduce la « n ullità della pronuncia per la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cpc, in relazione all’art. 360 comma 1 n.

4) cpc». Censura, in particolare, la sentenza della CTR nella parte in cui avrebbe violato il principio di unicità dell’accertamento, in ossequio al quale l’impugnazione dell’avviso di accertamento proposta da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti i soggetti interessati devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Il motivo è fondato. 1.1.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che nel processo tributario l'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l'accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull'imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dalla sua responsabilità limitata alla quota conferita(Cass., 27/11/2024 n. 30588). 1.2.

Questa Corte regolatrice ha, infatti, ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/06/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/01/2018 n. 1472). 1.3.

Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi” dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici» (Cass.24/02/2022 n. 6073). 1.4.

I medesimi principi sono stati ribaditi nel caso in cui l'Ufficio proceda, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni (Cass.30/12/2015, n. 26071), anche solo in parte (Cass. 21/10/2015, n. 21340), atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e, di conseguenza, dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, con conseguente nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, svoltosi senza la necessaria partecipazione dei soci e della società, litisconsorti necessari.

2. Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e degli altri soci (l’accomandatario Rodriguez Garcia Alberto e l’accomandante Cosimo Cavallo) ai gradi di merito, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenzeperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizi