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Ordinanza Interlocutoria — n. 8237/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 8237/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8237/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L a “ BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/02/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 2017/002/SC/000000949/0/001 per l’omesso pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale di € 12.085,00 (con i relativi accessori) per la registrazione di una sentenza depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 4 ottobre 2017, n. 949/2017,che, in riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 6 agosto 2008, n. 2071/2008, all’esito di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver riconosciuto ( come si legge a pag. 4 del ricorso ) «previa disposizione della compensazione delle somme rispettivamente dovute dalle parti ( … ) un credito residuo a favore della Califano e Panico s.r.l. di € 327.188,70, oltre interessi legali dal 28.02.2002», ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.” e l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 14 novembre 2020, n. 1922/07/2020, con compensazione delle spese giudiziali.

Regesto Legislator

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art. 370 cod.proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 8237/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ciò premesso, il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e della relativa nota II della tariffa - parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986,n. 131, 20 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l a contribuente era stata condannata alla «“restituzione” di somme a titolo di indebito» in favore del correntista, laddove le somme in questione vengono restituite nell’ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazione tra le poste debitorie e creditorie.

Parole chiave

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prorata di detrazione conto corrente aliquota d'imposta computo dei contributi imputazione dei pagamenti ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 370 cod.proc. civ
197, al presente procedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod.proc. civ.(nel testo modificato dall’art.
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Testo completo

scritto al n. 2163/2022R.G., proposto DA “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.”, con sede in Siena, in persona del Dott. Euro Aliprandi, nella qualità di deliberante in funzione “credito problematico” (livello di procura “E5”), giusta procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio Dario Zanchi da Siena il 15 giugno 2021, rep. n. 40124, rappresentatae difesa dall’Avv. Andrea Andreani, con studio in Ancona, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento : andreaandreani@pec.giuffre.it), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/02/2021; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO ATTI GIUDIZIARI RIPETIZIONE DI INDEBITOudita la relazione della causa svolta nelle camer e di consiglio non partecipate del 28 novembre 2024 e, a seguito di riconvocazione, del 7 febbraio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. L a “ BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A .” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/02/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 2017/002/SC/000000949/0/001 per l’omesso pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale di € 12.085,00 (con i relativi accessori) per la registrazione di una sentenza depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 4 ottobre 2017, n. 949/2017,che, in riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 6 agosto 2008, n. 2071/2008, all’esito di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver riconosciuto ( come si legge a pag. 4 del ricorso ) «previa disposizione della compensazione delle somme rispettivamente dovute dalle parti ( … ) un credito residuo a favore della Califano e Panico s.r.l. di € 327.188,70, oltre interessi legali dal 28.02.2002», ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.” e l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 14 novembre 2020, n. 1922/07/2020, con compensazione delle spese giudiziali.

2. La C ommissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso che la condanna alla prestazione restitutoria era soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, mentre la condanna alla corresponsione degli interessi legali era soggetta ad imposta di registro in misura fissa - sul presupposto che l a somm a dovuta in restituzione esulava dal campo di applicazione dell’IVA, mentre gli interessi legali non avevano natura risarcitoria.

3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, si rileva che l’Agenzia delle Entrate deve considerarsi mera “intimata” nel presente procedimento , essendosi tardivamente costituita –con un inammissibile “atto di costituzione” - per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Invero, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel testo modificato dall’art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al presente procedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod.proc. civ.(nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f ) , nn. 1 e 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il quale prevede che «1. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla. discussione orale.

2. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

3. Il controricorso è depositato insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato». La norma non richiede più la notificazione del controricorso, ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, ma ha mantenuto la previsione dell’impossibilità di presentare memorie (o atti equiparabili) che non siano precedute dal tempestivo deposito del controricorso. Né la memoria in questione (nella specie, sotto la denominazione di “atto di costituzione”) può essere utilmente riqualificata come controricorso, sia pure tardivo, ai fini dell’instaurazione, in ogni caso, del rapporto processuale tra le parti, non sussistendo i requisiti di cui all’art. 366 cod. p roc . c iv . La menzionata memoria è, infatti, priva delladescrizione dello svolgimento del processo e non contiene l’esame critico dei singoli motivi di ricorso, ma si sostanzia nell’illustrazione di argomenti difensivi a sostegno della conservazione del provvedimento impugnato (in termini: Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 2024, n. 2599).

2. Ciò premesso, il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e della relativa nota II della tariffa - parte prima allegata al d .P.R. 26 aprile 1986,n. 131, 20 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , 2033 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n . 3 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l a contribuente era stata condannata alla «“restituzione” di somme a titolo di indebito» in favore del correntista, laddove le somme in questione vengono restituite nell’ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazione tra le poste debitorie e creditorie.

Per cui, «l’importo da restituire trova il fondamento in rapporti bancari tra la società correntista e l’istituto di credito, non come invece sostenuto dal Giudice di Secondo Grado per indebito oggettivo». 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che «il provvedimento giudiziario “è stato emesso all’esito di un giudizio contenzioso per l’accertamento di un debito/credito che trova titolo in un contratto di conto corrente e in altri rapporti ad esso collegati».

3. In relazione al thema decidendum, come enucleato dalle prospettate censure, si r ileva che la decisione della presente controversia postula, a monte, la delibazione della riconducibilità delle pronunce restitutorie conseguenti alla disapplicazione (in assenza di una preventiva dichiarazione di nullità) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti di conto corrente bancario nell’ambito delleprevisioni, rispettivamente, dell’art. 40 , primo comma, parte prima, del d.P .R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa»), dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale : gli « A tti dell'autorità giudiziaria ordinaria (...) in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio (...):

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con l’aliquota del 3%), e della nota II all’art. 8 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131(a tenore della quale: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (…) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»).4.

In proposito, è il caso di evidenziare che, in ambito intersezionale, si sono registrati arresti di tenore confliggente sulla predetta questione, essendo stato affermato, da un lato, che «l'obbligo restitutorio che, così come nella fattispecie, consegue, - in ragione della (parziale) nullità del contratto, - dalla conformazione delle prestazioni delle parti non riveste, difatti, natura giuridica diversa da quella che deve ascriversi alle stesse prestazioni (già) eseguite né, per quanto sopra rilevato, rinviene da un titolo diverso da quello contrattuale, trattandosi, per l'appunto, di prestazioni che, per quanto non dovute, risultavano attratte nell'ambito di applicazione dell'IVA (v., altresì, il d.p.r. n. 633 del 1972, art. 26)» (Cass., Sez.

Trib., 9 settembre 2022, n. 26561), dall’altro lato che «non si può (...) ipotizzare duplicazione d’imposta, né tantomeno è pertinente fare riferimento al principio di alternatività di cui all’art. 40, D.P.R. n. 131 del 1986, questione che la controricorrente assume tra quelle assorbite nella pronuncia impugnata, considerato che nel giudizio civile non si è fatto valere il credito da corrispettivo per prestazione resa nell’ambito di un’operazione imponibile ai fini IVA» (Cass., Sez. 5^,15 marzo 2022, nn. 9790 e 9809) e che «nella fattispecie, (...) correttamente l'amministrazione ha ascritto la pronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano «condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» [art. 8, c. 1, lett. a)[recte: b)], cit.]» ( Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17233).

5. Alla luce di tali divergenze nell’esegesi delle disposizioni rilevanti in materia di imposta di registro , anche al fine di addivenire ad una meditata e ponderata composizione del conflitto interno alla Sezione, si valuta l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. a), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all’1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Romanelle camer