Court declares civil litigation extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a procedural listing by the tax agency. The lower court ruled that the case was definitively resolved under Article 1 of Law No. 197/2022, noting the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already terminated in the forms prescribed by the new legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the official list of extinguished proceedings by the tax authority constitutes a definitive resolution, thereby legally terminating the civil litigation and precluding further appeals on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25716/2020 R.G. proposto da : MERCANDINO SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO, unitamente all'avvocato DOMINICI REMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LIUGURIA n.150/ 01/ 2020 depositata il 03/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 20/03/2025 I