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Decreto — n. 8213/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against pension fund dismissed due to extinction of proceedings under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 8213/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the submission of a document confirming the regular conclusion of the case. The Revenue Agency sued the Pension Fund for journalists, arguing the dispute was resolved under Article 1 of Law No. 197/2022. The court ruled that since the opposing party did not request a hearing, the process terminated automatically with costs borne by the anticipator.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of proceedings occurs automatically upon the transmission of a document certifying the conclusion of the case, unless the parties explicitly request a hearing to continue the process.

Parole chiave

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extinction of proceedings Law 197/2022 automatic termination civil procedure costs allocation document submission no hearing requested validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8439/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FONDO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DEI GIORNALI QUOTIDIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNECCHINO MARCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.6898/17/2019 depositata il 12/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 18/03/2025