Civil procedure dismissed: tax court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling based on new legislative provisions. The tax authority argued that the case was definitively resolved under the automatic extinction rules of Law No. 197/2022, citing the absence of any formal objection. The Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process terminated automatically without the need for further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The civil procedure is automatically extinguished when the legislative framework explicitly provides for the termination of proceedings without the necessity of a specific judicial declaration.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14093/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BENZI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTORO PAOLO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1680/ 11/ 2019 depositata il 20/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/03/2025