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Sentenza — n. 8195/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeals against tax payment notice, declaring proceedings extinguished after full payment under 'rottamazione-quater' agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joined civil proceedings extinguished following the complete payment of the disputed tax amount under the 'rottamazione-quater' facilitation scheme. The Municipality of Palermo and Coretur Hotels S.r.l. had appealed a regional commission's decision regarding a payment notice for €57,323.00, but the Court ruled that the legal conditions for extinguishing the litigation were met once the installment plan was fully executed. Consequently, the appeals were dismissed, and judicial costs were assigned to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197; The extinction of judicial proceedings is conditional upon the actual perfection of the definition and the production of documentation attesting to payments made within the same proceeding.

Parole chiave

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rottamazione-quater cessazione materia contendere definitiva agevolata estinzione procedimenti contributi unificati piano rateizzazione Corte di Cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
Con istanze depositate il 30 novembre 2023 , la “ Coretur Hotels S.r.l.” ha chiesto la sospensione dei procedimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Con ordinanze interlocutorie rese in entrambi i procedimenti, questa Corte rinviava le cause a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della “Coretur Hotels S.r.l.”di adesione alla procedura di cui all’art. 3 del d.l.
Art. 335 cod. proc. civ.
Con ulteriore ordinanza interlocutoria, dopo averne disposto la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., questa Corte ha sospesoi procedimenti.
art. 335 cod. proc. civ
Con ulteriore ordinanza interlocutoria, dopo averne disposto la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., questa Corte ha sospesoi procedimenti.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420
"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
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Testo completo

6 R.G. DA Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Cannarozzo, con studio in Palermo (presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: r.cannarozzo@cert.comune.palermo.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO “Coretur Hotels S.r.l.”, con sede in Palermo, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alessandro Dagnino, con studio in Palermo (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), elettivamente TARSU ACCERTAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 “ROTTAMAZIONEQUATER” domiciliato presso lo “Studio Legale Lexia Avvocati – Sanasi d’Arpe” in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE NONCHÉ NEI CONFRONTI DI “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA IL RICORSO ISCRITTO AL N. 21535/2016 R.G. DA “Coretur Hotels S.r.l.”, con sede in Palermo, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alessandro Dagnino, con studio in Palermo (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: alessandro.dagnino@pec.dagnino.it), elettivamente domiciliato presso lo “Studio Legale Lexia Avvocati – Sanasi d’Arpe” in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE/CONTRORICORRENTE INCIDENTALE CONTRO Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Cannarozzo, con studio in Palermo (presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: r.cannarozzo@cert.comune.palermo.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE E “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del Direttore Generale pro tempore;INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia l’11 febbraio 2016, n. 593/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2025dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.Carmelo Celentano, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione deiprocedimenti riuniti; dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite; FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G.) e la “ Coretur Hotels S. r.l. ” (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della s entenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia l’11 febbraio 2016, n. 593/01/2016, che, in controversia su impugnazione di cartell a di pagamento n. 296/2010/01209020/49 per la somma complessiva di € 57.323,00, in relazione alla proprietà di un fabbricato sito in Palermo con destinazione alberghiera, harigettato sia l’appello proposto in via principale dal Comune di Palermo,che l’appello proposto in via incidentale dalla “Coretur Hotels S.r.l.”, nel giudizio di cui anche la “Riscossione Sicilia S.p.A.” era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tr ibutaria provinciale di Palermo il 9 luglio 2012, n. 277 /0 9 /201 2 , con compensazione delle spese giudiziali.

2. La Commissione t ributaria r egionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di determinare la TARSU senza l’aumento del 75%.3. La “Coretur Hotels S.r.l.” (nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G.)ed il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) hanno resistito con separati controricorsi. Il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) ha contestualmente proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, al quale la “Coretur Hotels S.r.l.” ha resistito con controricorso. L a “ Riscossione Sicilia S.p.A.”è rimasta intimata (sia nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G., che nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.).

4. Con ordinanze interlocutorie rese in entrambi i procedimenti, questa Corte rinviava le cause a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della “Coretur Hotels S.r.l.”di adesione alla procedura di cui all’art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , e del pagamento di due rate.

5. Con istanze depositate il 30 novembre 2023 , la “ Coretur Hotels S.r.l.” ha chiesto la sospensione dei procedimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolatadei carichi affidati all’agente della riscossionedall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione-quater”)con l’opzione di pagamento in quattro rate.

6. Con ulteriore ordinanza interlocutoria, dopo averne disposto la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., questa Corte ha sospesoi procedimenti.

7. Con istanza depositata il 28 novembre 2024, documentando il pagamento integrale dell’importo dovuto all’esito della definizione agevolata, la “Coretur Hotels S.r.l.” ha chiesto l a dichiarazione di estinzione de i procediment i riuniti per cessazione della materia del contendere.8. Con conclusioni scritte, ribadite in pubblica udienza, anche il P.M. ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come è noto, l’art. 1, comma 23 6 , seconda parte, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».

2. Nella specie, la contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto in base al concordato piano di rateizzazione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ’e stinzione de i procediment i riuniti per cessazione della materia del contendere. 3.Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.

4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione de i procediment i riuniti per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla