Cassation appeal dismissed as inadmissible due to superseding tax relief eliminating the subject matter of the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the tax authority had already granted full relief in administrative self-help, removing the subject matter of the dispute. The Grandinetti brothers argued for further review of their first-home tax benefits, but the court found no remaining interest to adjudicate. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, with litigation costs compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; Art. 380-bis c.p.c.: When a tax authority grants full relief in administrative self-help, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering a cassation appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7236/2023 R.G. proposto da: GRANDINETTI ALEARDO e GRANDINETTI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) rappresentati e difesi dall'avvocato MARTUCCI EMILIO (MRTMLE67C24C352W) -ricorrenti- AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5542/2022 depositata il 01/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Con ordinanza n. 4843/2022 questa Corte, in controversia relativa ad imposta di registro in materia di benefici prima casa, annullava la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 6705/11/2019 che, nell'accogliere l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto che i contribuenti Aleardo Grandinetti e Francesco Grandinetti, pur avendo dimostrato di avere inoltrato la relativa richiesta, non avevano, poi, dato la prova della realizzazione dell'impegno di trasferire la propria residenza in Roma nei termini di legge, elemento che, in ogni caso, costituiva il presupposto per la spettanza del beneficio richiesto.
2. In particolare questa Suprema Corte, con la menzionata pronunzia di annullamento, onerava la C.T.R., in sede di rinvio, di verificare l’eventuale ricorrenza nella fattispecie della denunciata inevitabilità e imprevedibilità del ritardo dovuto all'inerzia dell'amministrazione pubblica al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle prove offerte da parte contribuente.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 5542/3/2022, pronunziando in sede rinvio, statuiva nuovamente nel senso dell’ accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria e del rigetto dell’ originario ricorso dei contribuenti.
4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Aleardo Grandinetti e Francesco Grandinetti sulla base di due motivi; successivamente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
5. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione alla pubblica udienza. CONSIDERATO CHE 1. Va, preliminarmente, rilevato che i ricorrenti, con la memoria in data 10 gennaio 2025, hanno evidenziato che AdER aveva comunicato lo sgravio integrale in autotutela delle partite di ruolo di cui agli avvisi di liquidazione oggetto di causa, ovvero l’avviso n. 20111T008699000 inviato a Grandinetti Aleardo e l’avviso n. 20111T008708000 inviato a Grandinetti Aleardo e Grandinetti Francesco, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
2. In ragione dell’intervenuto sgravio e di quanto dedotto dalle parti ricorrenti, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite giustificata dalla natura della pronunzia.
3. Deve rilevarsi l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, si applica per l'inammissibilità originaria del gravame e non -come nel caso - per quella che origini da eventi sopravvenuti (tra le molte, oltre vedi Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della sezion