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Ordinanza Interlocutoria — n. 8187/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal notice null due to improper service location and remands for re-notification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the notice of the tax appeal against Alessia Caruano null and void because it was served at the wrong address. The appellant argued the service was invalid, while the tax authority contended the recipient was properly notified. The court ruled that service at the first-instance domicile violates procedural rules and ordered a new notification within a strict deadline.

Regesto Legislator

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Art. 330, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: A notice of appeal served at a domicile different from that prescribed by law is null and void, requiring immediate re-notification within the brief term for appeal.

Parole chiave

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nullity of service tax appeal procedure improper notification re-notification order contumacious party service of process procedural defect procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 330, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 291 cod. proc. civ.
N e deriva che, in di- fetto di costituzione della parte, dev’essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che deve avve- nire, peraltro, entro la metà del termine cd.
art. 291 cod. proc. civ
N e deriva che, in di- fetto di costituzione della parte, dev’essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che deve avve- nire, peraltro, entro la metà del termine cd.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018
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Testo completo

nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11676/2021R.G. proposto da RISCOSSIONESICILIA S.P.A. , già Serit Sicilia S.p.a. , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . Antonio Maiorana (PEC: antonio.maiorana@cert.avvocatitermini.it) , domici- liatain Roma, via Pasubio n. 1 1 presso lo studio dell’Avv. Simone Becchetti; –ricorrente – contro CARUANOALESSIA –intimata – Oggetto:appello generico –gravame devolutivo avversola sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Si- cilian. 6067 / 3 /20 20 , depositata il 6 . 11 .20 20 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6067/3/2020,depositata il 6 . 11 .20 20 , veniva dichiarato inammissi- bile l’appello propost o da ll’agente della riscossione avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Agrigento n. 379/1/2017,la quale aveva accolto il ricorso d i Alessia Caruano con- trola cartella di pagamento IVA 2012 . Il giudice d’appello dichiar av a inammissibile il gravame per man- canzadi ogni motiv o di censura all e argomentazioni poste dal giudice diprimo grado a fondamento del decisum , essendosi l’appellante li- mitatoa opporre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine allaquestione della notifica di atti anteriori all’inizio del procedimento diriscossione.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motiv i , mentre la contri- buenteè rimasta intimata . Considerato che: La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo di- verso da quello previsto dall'art. 330, comma 3, cod. proc. civ., ma non privo di collegamento con il destinatario.

N e deriva che, in di- fetto di costituzione della parte, dev’essere disposta la rinnovazione di detta notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., che deve avve- nire, peraltro, entro la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali delle quali deve essere data prova ri- gorosa (Cass. Sez.5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018 ) . Dal mo- mento che nel caso in esame la notifica è avvenuta presso il domici- liatario in primo grado,è nulla e ne dev’essere disposto il rinnovo;

P.Q.M.

La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei con- fronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notific