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Ordinanza — n. 8184/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of revocation grounds and missing procedural paradigms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8184/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax collection agency against the Regional Tax Commission's decision. The agency argued that the lower court erred in finding the tax notice unnotified, but the court ruled this was a factual issue requiring ordinary revocation, not a cassation appeal. Furthermore, the appeal lacked the required procedural paradigms under Article 360 of the Civil Procedure Code, rendering both grounds inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 112, cod. proc. civ.; Art. 77, d.P.R. n. 602/1973: A factual error regarding the non-notification of a tax notice must be challenged via ordinary revocation, not cassation, and appeals lacking statutory paradigms are inadmissible.

Parole chiave

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ordinary revocation grounds procedural paradigms requirement tax notice notification mortgage inscription nullity inadmissible cassation appeal opposizione al precetto esecutivo azione di rivendicazione nel pignoramento ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Con il primomotivo di ricorso viene dedotta, senza indicazione del pertinente paradigmadell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la v io- lazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 112, cod. proc. civ.
civ., laviolazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod.
Art. 77, d.P.R. n. 602/1973
30534 del 22/11/2019 ) l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R.
d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
art. 112 cod. proc. civ
civ., laviolazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 30534 del 22/11/2019
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27685/2020R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , già Equitalia Servizi di RiscossioneS.p.a., in persona del Direttore pro tempore, rappresen- tata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro AMATOANNA –intimata – Oggetto:notifica comuni- cazione prev. iscriz. ipo- tecaria– errore revocato- rio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Campania, sez. staccata di Salerno n. 18 04 / 9 /20 20 , depositata il 24.2.2020e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. FATTIDI CAUSA Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa- nia, sez. staccata di Salerno n. 1804/9 /20 20, depositata il 24.2.2020, veniva rigettato l’appello propost o da ll’agente della ri- scossioneavverso la sentenza della Commissione t ributaria provin- cialedi Salerno n. 4797 / 4 /201 8 , la quale aveva accolto il ricorso d i AnnaAmato avente ad oggetto la comunicazione preventiva di iscri- zione ipotecaria stante il mancato pagamento di euro 236.011,58 recatoda 9 cartelle di pagamento definitive.

Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e annullava l ’avviso di iscrizione ipotecaria , accertando che l’agente della riscossione non aveva fornito la prova di aver ritualmente notificato le cartelle di pagamento sottostanti , né di aver inviato il preavviso di iscrizione ipotecariaprevisto dall’art.77, comma 2 bis, d.P.R. n.602/73. Il giudice d’appello disattendeva l’impugnazione , accertando che l’appellanteaveva prodotto solo la comunicazione preventiva di iscri- zioneipotecaria, ma non anche la prova della sua notifica ad Anna Amato,questione ritenuta assorbente ogni altra.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo due motiv i , mentre la contri- buenteè rimasta intimata . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primomotivo di ricorso viene dedotta, senza indicazione del pertinente paradigmadell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la v io- lazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per aver la CTR erroneamente ritenuto mancante agli atti la prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1. L'erroredi fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto erroredeve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti inconte- stabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sem- pre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto con- troverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con im- mediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini erme- neutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez.6- 2, ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 ; Cass. Sez. 3 , sentenzan. 3190 del 14/02/2006 ). 2.2. Nel caso in esame la ricorrente lamenta, testualmente,che «nel giudizio di merito l’ADER, oggi ricorrente per cassazione, aveva ver- sato in atti prova dell’avvenuta rituale notifica non soltanto degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria, ma anche della relativa comuni- cazione preventiva», fatto espressamente escluso dal giudice d’ap- pello, secondo il quale «non è stata provata l’avvenuta notifica».

Il giudice non ha valutato il documento utilizzandolo ai fini della sus- sunzione della fattispecie concreta nella pertinente disposizione di legge al fine di verificare la ritualità della notifica, ma ha radical- mente escluso che il documento esistesse, documento che la parte allega al contrario di aver depositato tra gli atti dell’appello. 2.3. Orbene, va affermato in diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, che l a verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, della produzione in giudizio della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (ai sensi dell’art.77, d.P.R. n. 602 del1973) allegata dalla parte costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un'interpretazione degli atti processuali.

Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d'appello abbia rigettato il gravame, sull'erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l'onere di impugnare la sentenza con larevoca- zioneordinaria, e non col ricorso per cassazione. La censura è consequenzialmente inammissibile.

3. Con il secondo motivo la ricor rente prospetta , ancora senza indi- cazione del pertinente paradigmadell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di pronunciarsi su specifici motivi di gravame articolati dall’agente della riscossione appellante con cui era stata impugnata la ratio decidendi di primo grado relativa alla irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti.

4. Il motivo è inammissibile. Ècondivisa l’interpretazione secondo la quale (cfr. Cass. Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 30534 del 22/11/2019 ) l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, dev’essere preceduta, a pena di nul- lità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell'intenzione di proce- dervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, avendo quest'ultima disposizione va- lenza meramente interpretativa, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.

Correttamente il giudice d’appello ha ritenuto che l’accertata man- cata prova della notifica della comunicazione preventiva fosse assor- bente le ulteriori questioni relative alla notifica delle cartelle di pa- gamento sottostanti l’iscrizione ipotecaria, perché da sola idonea a rendere nullo l’avviso di iscrizione, atto impugnato con il ricorso in- troduttivo del presente processo.Parimenti, per le medesime ragioni sopra espresse, è inammissibile per difetto di rilevanza la parte della censura che si rivolge alla que- stione della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all’iscri- zione ipotecariasu cui il giudice d’appello non si è pronunciato, dal momento che l’accertamento sulla mancata notifica della comunica- zione preventiva è sufficiente a inficiare l’iscrizione ipotecaria, né vi è necessità di correggere la motivazione adottata dal giudiceai fini dell’art.384 u.c. cod. proc. civ.

5. Al rigetto del ricorso per inammissibilità dei motivi non segue il regolamento delle spese di lite secondo la soccombenza, in assenza di costituzione dell’intimata. Si dà atto che, ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que