Cassation court dismisses appeal on procedural grounds due to failed notification of hearing summons to the lawyer and client.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and remanded the case to a new hearing role due to procedural defects. The primary issue was the failure to notify the deceased lawyer and the client personally of the hearing summons, which prevented proper participation. Consequently, the court suspended the merits review to allow the registry to re-notify the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a hearing summons fails to reach the appointed lawyer or the party personally, the case must be remanded to a new role to ensure proper notification before proceeding.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21350/2022 R.G. proposto da: CATAUDO GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Preziosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Terenzio n. 10. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 976/2022, depositata in data 25 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. TFK050300353, notificato il 14 marzo 2019, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, accertava, per l’anno 2014, ex art. 41 bis del d.P.R. 29 Avv. Acc. IRPEFsettembre 1973, n. 600, utili extracontabili distribuiti dalla società Sud Packaging S.r.L. per € 116.269,00 e, in ragione della quota di partecipazione del 98% posseduta, imputava al Sig. Cataudo Gianluca il reddito di € 57.809,00, pari al 49.72% degli utili.
2. Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 576/01/2020, rigettava il ricorso del contribuente.
4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
5. Con sentenza n. 976/02/2022, depositata in data 25 gennaio 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 2727 cod. civ. e dell'art. 2729 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. ed in relazione agli artt. 24, commi 1 e 2, 113, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della Cost.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti della società per mancata impugnazione fa stato anche nei confronti dei soci, non riconoscendo come i soci possano autonomamente contestare nel merito la pretesa avverso la società e che l’eventuale sentenza negativa contro di questa non svolga alcuna efficacia nei confronti dei soci.
2. Preliminarmente va rilevato che la notificazione dell’avviso di udienza all’avvocato Claudio Preziosi, deceduto nel frattempo, non ha avuto esito; peraltro, senza esito alcuno rimaneva anche la notifica alla parte personalmente, Gianluca Cataudo. Pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo affinché la cancelleria provveda nuovamente alla comunicazionedell’avviso di udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per gli incombenti di cu