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Ordinanza — n. 8041/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; no contribution unificato fee applies to withdrawn appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8041/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the lawsuit. The appellant submitted a joint act of withdrawal and annulment of the tax assessment notice, which the respondent accepted without objection. The Court ruled that the withdrawal, properly notified, extinguishes the proceedings and precludes the application of the contribution unificato fee, which is reserved for rejected appeals.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings and excludes the imposition of the contribution unificato fee, as this measure applies only to rejected or inadmissible appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal contribution unificato extinction of proceedings tax assessment annulment cassation procedure elenco dei contribuenti imposta di registro inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9200/2023R.G. proposto da Del Monte Daniel, rappresentato e difeso in proprio –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria del Lazio n. 4658/2022depositata il 27 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dal la Consiglier a Stefania Billi FATTI DI CAUSA 1. L’ oggetto della controversia è un avviso di liquidazione ( n. 2015/003/EM/000023037/0/001del 2015 ) , notificat o dall’Agenzia delle Oggetto:

Registro Entrate (d’ora in poi intimata ) a Daniel Del Monte (d’ora in poi ricorrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione riguardante l’esecuzione mobiliare n. 23037/15 emessa dal Tribunale di Roma. La CTP ha rigettatoil ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado. Ilricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria, nonché atto a firma congiunta di rinuncia al ricorso ; la controricorrente si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, allegando e documentando, l’annullamentodell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio da parte dell’odierna intimata (vedi nota congiunta e atto di annullamento in autotutela). Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali è stata accettata dall’odierna controricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Va ribadito, inoltre, che anche la ratio di detta disposizione, orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636), induce ad escludere che il meccanismo ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542;

Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte La Corte dichiara l’estinzione del giud