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Decreto — n. 8033/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 8033/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, Pascucci Giuliano, had not responded to the procedural proposal by the Agency of Revenues and the Chamber of Commerce within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal of judgment definition constitutes a waiver of the right to request a decision, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period waiver by silence litigation costs allocation liquidazione sommaria del fallimento compensazione nel fallimento fine del processo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
LAZIO n.215/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, A FAVORE DELLA CONTRORICORRENTE;
art. 380-bis c.p
LAZIO n.215/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23222/2021 R.G. proposto da : PASCUCCI GIULIANO, con l’avvocato BINDA DAVIDE (BNDDVD76H02A290S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARAGLIA EMILIA ROSA (FRGMRS70M64A462X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CAMERA DI COMMERCIO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.215/2021 depositata il 18/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, A FAVORE DELLA CONTRORICORRENTE;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.051,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit