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Ordinanza — n. 8007/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses deduction for energy upgrades due to missing ENEA communication within 90 days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8007/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The taxpayer failed to deduct energy renovation expenses because the required communication to ENEA was not sent within the statutory 90-day window. The Regional Tax Court rejected the deduction, citing the lack of proper notification, while the taxpayer argued the deadline was not legally decadent. The Supreme Court found the lower court's reasoning insufficient and upheld the denial of the tax benefit.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.m. 19 febbraio 2007; l. 27 dicembre 2006, n. 296: The 90-day deadline for notifying energy renovation expenses to ENEA is decadent, and failure to comply within this period results in the loss of the tax deduction benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
energy renovation deduction tax communication deadline ENEA notification requirement decadent time limit tax benefit denial dichiarazione fiscale tardiva notifica tardiva dei difetti deficit di recepimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 d.m. 19 febbraio 2007
Art. 1, commi 344 e 349 l. 27 dicembre 2006, n. 296

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7657/24
da ultimo Cass. 7657/24).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNI LANDI, con avv. Federico Jorio e Serena Giglio; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2702/17 depositata il 15 giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. Il contribuente per l’anno d’imposta 2008 deduceva dal reddito dichiarato le spese per interventi di riqualificazione energetica sostenute nel 2007 e da ripartirsi in tre annualità, documentate da bolle, fatture e bonifici.

L’Ufficio, in sede di controllo automatico, disconosceva la deduzione per mancato invio della comunicazione all’ENEA. In entrambi gradi di merito il contribuente risultava soccombente, e pertanto lo stesso propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorsoe da ultimo ha depositato memoria illustrativa. COMUNICAZIONE ENEA CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 4 d.m. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349 l. 27 dicembre 2006, n. 296, assumendo che né le norme di legge prevedevano la natura decadenziale del termine di 90 giorni, individuato peraltro solo dal decreto ministeriale, né che la mancata ottemperanza dell’invio condizionasse la spettanza del beneficio.

2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente.

3. Principiando dal motivo condizionante la validità del provvedimento impugnato, lo stesso si palesa fondato. 3.1. La motivazione non è infatti idonea nella specie a soddisfare il c.d. “minimo costituzionale”, tale cioè da rendere ragione dell’iter logico seguito dal giudice, perché si limita a riportare le ragioni espresse dall’Ufficio che puramente e semplicemente, ma appunto senza alcuna parvenza di motivazione, la CTR ritiene “corrette”, avallando così un recupero che peraltro, nel merito, non trova alcun riscontro nell’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass. 7657/24).

4. L’accoglimento del motivo in esame determina l’assorbimento dell’altro, la cassazione della sentenza ed il rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudi