Cassation court remands case for new hearing due to failure to notify deceased shareholder's heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case for a new hearing because the notice of the public session was not properly communicated to the deceased shareholder's heirs. While the company and one shareholder were notified, the other two deceased shareholders' representatives were not reached in time. Consequently, the court ordered a new role to ensure all parties, including the heirs, could participate personally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: When a party dies before the hearing and their heirs are not notified, the court must remand the case to allow for personal communication to the heirs.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: VIBROMETAL s.n.c., in persona dei legali rappresentanti e soci, GIMMILLARO SALVATORE e GIMMILLARO GIUSEPPE, anche in proprio, rappresentatie difesi, per procura a margine del ricorso dall’Avv. Luisa Cisaroche ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente– avverso la sentenza n.1002/15/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il23 febbraio 2017 ; udita la relazione svolta dal consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 19marzo 2025;
Accertamento- IRAP-IVA. Società dipersone. Accertamento IRPEFsoci udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Cenniccola che ha concluso chiedendo il rinvio a nuovo ruolo; udita per la controricorrente l’Avv.Valentina Pilloni. Rilevatoche: l’Agenzia delle entrate di Monza e Brianza emise a carico della Vibrometal s.n.c. avviso di accertamento, relativo a IVA e IRAP dell’anno di imposta 2007; conseguentemente, ai sensi dell’art.5 TUIR emise, per la stessa annualità e ai fini dell’IRPEF, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci Giuseppe Gimmillaro e Salvatore Gimmillaro.
La società e i soci impugnarono i rispettivi atti impositivi con distinti ricorsi i quali, previa riunione, furono rigettati dall’adita Commissione tributaria di prima istanza. La decisione, appellata dai contribuenti, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto deducibili costi della società per euro 74.175,00 penalità e reddito dei soci di conseguenza. Il Giudice di appello, previo rigetto dei motivi di appello relativi a una dedotta nullità degli avvisi di accertamento per essere stati sottoscritti da soggetti non risultanti nella fascia dirigenziale dell’Amministrazione finanziaria, in accoglimento della domandasvolta in via subordinata, riteneva deducibili costi per euro 74.175,00 atteso che erano stati ricostruiti i pagamenti per tale importo e tale ricostruzione era stata condivisa dall’Ufficio.
Per la cassazione della sentenza hannoproposto ricorso, su sette motivi, la società e i soci. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Cenniccola , ha depositato requisitoria concludendo perl’accoglimento del solo settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri. Considerato che: non essendosi riuscito a comunicare l’avviso di fissazione dell’odierna pubblica udienza al difensore dei ricorrenti, perché deceduto, si è provveduto alla comunicazione alle parti personalmente ma,mentre è andata a buon fine la comunicazione in favore della Società,non risulta comunicato l’avviso ai ricorrenti Gimmillaro Salvatore e Gimmillaro Giuseppe; va, pertanto,disposto il rinvio a nuovo ruolo per effettuare nuova comunicazione alle parti personalmente.
La Corte
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di comunicare il prossimo avviso di trattazione alle parti pe