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Ordinanza — n. 7925/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer settling tax debt, ending all litigation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed and terminated the proceedings because both parties confirmed the taxpayer had settled the underlying tax debt. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal against an income tax assessment for 2006, but the dispute was resolved before the final ruling. Consequently, the court found no need to adjudicate the merits as the subject matter of the controversy ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When both parties in a tax litigation confirm the integral settlement of the disputed tax liability by the taxpayer, the court must declare the extinction of the proceedings and the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal settlement of tax debt cessation of subject matter IRPEF income tax procedural extinction onere della prova del contribuente procedura di ricupero d'imposta computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/01/2022, n.1420
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4664/2016R.G., proposto da: GIMMILLARO GIUSEPPE, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’Avv. Ermanno Talamone che ha indicato indirizzo p.e.c. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3377/2015, depositata il 16 luglio 2015 ; Tributi –estinzione- Definizione agevolata Cons. est.

Rosanna Angarano 2 udita la relazione svoltanella pubblica udienza del 1 9 marzo 202 5 dal consigliere Roberta Crucitti; udito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale dott.Aldo Cenniccola, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere; uditi per il ricorrente l’Avv. Loredana Tulino per delega dell’Avv. Ermanno Talamonee per la controricorrente l’Avv. Valentina Pillone. Rilevato che Giuseppe Gimmillaro ha proposto ricorso, su sette motivi, nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate, che ha resist ito con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2006, ne aveva rigettato l’appello avverso la prima decisione, anch’essa sfavorevole.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Cenniccola, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere allegando comunicazione pervenuta dall’Agenzia delle entrate la quale d à atto dell’avvenuta definizione da parte del contribuente dei carichi di ruolo legati all’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Memoria di analogo contenuto con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata depositata dal difensore del ricorrente. Considerato che: entrambe le parti, rappresentando e allegando l’avvenuta integrale definizione da parte del contribuente, oggi ricorrente, dei carichi di Cons. est. Rosanna Angarano 3 ruolo conseguenti all’avviso di accertamento oggetto del giudizio, hanno palesato il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio e chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

Le spese rimangono a carico di chi le ha sopportate. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi