Decreto — n. 7922/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11358/2024 R.G. proposto da : DA LIO Gabriella, avv. Luciano Faraon di Roma; - Ricorrente non depositante – contro COMUNE DI SPINEA, elettivamente domiciliato in ROVIGO VIA E. DE AMICIS N. 2, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA ANGELA (CSTMNG67R71A539T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUAGGIO ANNALISA (QGGNLS71L56G224W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.655/2023depositata il 06/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 24.1.2025;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7922/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DA LIO Gabriella, avv. Luciano Faraon di Roma; - Ricorrente non depositante – contro COMUNE DI SPINEA, elettivamente domiciliato in ROVIGO VIA E. DE AMICIS N. 2, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA ANGELA (CSTMNG67R71A539T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUAGGIO ANNALISA (QGGNLS71L56G224W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.655/2023depositata il 06/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 24.1.2025;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11358/2024 R.G. proposto da : DA LIO Gabriella, avv. Luciano Faraon di Roma; - Ricorrente non depositante – contro COMUNE DI SPINEA, elettivamente domiciliato in ROVIGO VIA E. DE AMICIS N. 2, presso lo studio dell’avvocato COSTA MARIA ANGELA (CSTMNG67R71A539T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato QUAGGIO ANNALISA (QGGNLS71L56G224W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.655/2023depositata il 06/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 24.1.2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co