Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, Torre Moline SpA, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the tax authorities argued the silence constituted a formal waiver. The court ruled that this inaction legally amounted to a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15674/2024 R.G. proposto da : TORRE MOLINE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.351/2024depositata il 29/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.153,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 18/03/2025 IL CONSIGLIERE DELEG