Civil procedure dismissed: tax authority successfully argued process extinction due to automatic filing of judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared the civil process extinct. The lower court found that the automatic inclusion of the judgment in the tax authority's list of resolved cases triggered statutory extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the court upheld the extinction because the procedural requirements for termination were met without the need for a specific request to fix a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judgment is automatically included in the tax authority's list of resolved cases pursuant to Article 40, paragraph 3, of D.L. No. 13/2023, the civil process is deemed extinct by operation of law, barring the opposing party from requesting a hearing unless they explicitly contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26425/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro JOHNSON JOHNSON MEDICAL SPA, (in persona del proprio legale rappresentante Dott. JOSÈ ARTURO ALEJANDRI OLEA) rappresentata e difesa dall'avvocato PANNUNZIO VALENTINA unitamente all'avvocato MECHELLI STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1912/ 10/ 2020 depositata il 24/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/03/2025 Il