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Decreto — n. 7874/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil procedure due to statute of limitations.

Numero d'incarto Decreto — n. 7874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court declared the process extinct because the tax authority failed to request a hearing within the time limits set by the new legislation on the extinction of judgments. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline had expired, leaving the matter resolved without further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The court extinguishes civil proceedings when the tax authority fails to request a hearing within the statutory period following the transmission of the judgment list, thereby confirming the automatic termination of the process.

Parole chiave

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extinction of proceedings statute of limitations tax authority appeal judgment list transmission civil procedure termination contenzioso tributario diritti del contribuente assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
5968/ 15/ 2019 depositata il 29/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18495/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CASTELLANA ETTORE(IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE MA.RI SERVICE di CASTELLANA ETTORE), rappresentato e difeso dall’avvocato GIANNETTI ANNALISA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 5968/ 15/ 2019 depositata il 29/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione deigiudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/03/202