Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following the lower court's ruling. The tax authority argued that the administrative listing of the case under specific 2022 and 2023 laws proved the dispute's regular conclusion without a formal denial. Consequently, the court applied the statutory rule that extinction occurs when such listing documents the case's definition, leaving the process terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the administrative list of extinct judgments constitutes the regular definition of the controversy, thereby extinguishing the civil process unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23253/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MILANO 90 SRL, rappresentata e difesadall’avvocato MUSTO FLAVIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 6791/ 13/ 2019 depositata il 05/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 14/03/2025 Il