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Decreto — n. 7857/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority for extinguished civil proceedings under new legislative framework.

Numero d'incarto Decreto — n. 7857/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court's declaration of extinction. The lower court ruled that the civil proceedings regarding the tax assessment were extinguished due to the automatic termination mechanism introduced by Law No. 197 of 2022. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When legislative provisions automatically extinguish civil proceedings without a merits decision, the appellate court must declare the process extinct rather than reviewing the underlying tax liability.

Parole chiave

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procedural extinction tax assessment proceedings Legge 197/2022 automatic termination civil procedure law appeal dismissal fiscal litigation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
7906/ 2/ 2018 depositata il 14/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6225/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall''AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CONTE ENZO, rappresentato e difeso dell’avvocato SAVI ALESSANDRO unitamente all'avvocato MONTANARI BARBARA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 7906/ 2/ 2018 depositata il 14/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/03/2025 Il