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Ordinanza — n. 7837/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows 1% registration tax on expropriation judgment deposit order, rejecting 3% proportional rate claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7837/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision regarding the registration tax on a court judgment ordering the deposit of expropriation compensation. The taxpayers argued for a 3% rate, while the tax authority contended a 12% or 9% rate applied to the judgment's value. The court ruled that the judgment merely established a deposit for third-party creditor protection and did not constitute a final condemnation or transfer of wealth to the expropriated party, warranting only the 1% rate.

Regesto Legislator

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Art. 8 lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; When a court judgment orders the deposit of expropriation compensation rather than a final condemnation, it is subject to the 1% registration tax rate because it does not effect a transfer of wealth to the expropriated party.

Parole chiave

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imposta di registro sentenza esproprio deposito Cassa Depositi aliquota 1 per cento tassazione atti giudiziari indennità d'espropriazione prorata di detrazione aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 8 lett. b) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
3e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 8, lett.
Art. 8 lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
3e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 8, lett.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 109/1999
Cass., Sez. 1, n. 6709/2000
Cass., Sez. 1, n. 25662/2006
Sez. 5, n. 18430/2021
Sez. 5, n. 18430/2021, Rv.
Sez. 5, n. 21697/2021
661802 –01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv.
Sez. 5, n. 34749/2024
38045/2022 , Sez. 5, n. 34749/2024, Sez.
Sez. 5, n. 34753/2024
34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez.
Sez. 5, n. 34757/2024
34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez.
Sez. 5, n.34765/2024
34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15674/2021R.G. proposto da Rosso Adele, Rosso Enrico, Rosso Luigi Francesco, Rosso Emanuela Rita, questi ultimi tre in qualità di eredi di Rosso Giovanni e di De Agostino Liliana, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Francesco Rosso e dall’Avv. Enrico Rosso, i quali relativamente alla propria posizione si difendono in proprio –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Sicilia n. 6834/5/2020depositata il 27 novembre 2020.

Oggetto: Registro Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dal la Consiglier a Stefania Billi FATTI DI CAUSA L’oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2014/003/SC/000001142/0/001,notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente),nei confronti Rosso Adele, Rosso Enrico, Rosso Luigi Francesco, Rosso Emanuela Rita, in qualità di eredi di Rosso Giovanni e di De Agostino Liliana (d’ora in poi ricorrenti), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza della Corte d’Appellodi Catania( n. 1142 del 201 4 ) relativamente a terreni e fabbricati che erano stati oggetto di espropriazione da parte dell’Università degli studi di Catania (terreni censiti in Catasto al foglio 5 particella 1464, 1613, 1615 e 1617, estesi complessivamente mq. 84.845, e degli insistenti fabbricati rurali,part. 52 –53 – 55 – 56 , nonché dell’immobile per civile abitazione , part. 54, oltre alcuni fabbricati rurali non censiti).

La sentenza sopra richiamata , oggetto di tassazione nell’avviso di liquidazione del pre sente giudizio , ha determinato in €. 15.321.548,00 la indennità di espropriazione ed in €. 5.624.182,00 quella di occupazione, oltre interessi, dovutiagli odierni ricorrenti, e ordinato all ’ Università degli Studi di Catania di procedere al versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle differenze rispetto alle somme già versate. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato il sopra richiamato avviso di accertamento, lamentando l’erroneità della pretesa tributaria, in quanto fondata sull’applicazione di due distinte aliquote: del 12% e del 9% ritenute non corrispondenti alla natura dell’atto da registrare.

Ciò sul presupposto che l’aliquota applicabilefosse nella misura dell’1%, o, in subordine del 3%. Ilgiudizio ruota intorno al quesito se, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza, avente ad oggetto un’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio che ordini il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e occupazione legittima siaassoggettata al regime di tassazione di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero nella misura dell’1%, ai sensi della lett.

c) del medesimo articolo. La CTP ha accoltoil ricorso con riconoscimento della tassazione nella misura dell’1%. La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna contro ricorrente , determinandonella misura del 3 % l’imposta proporzionale di registro dovuta sull’intero ammontare dell’indennità di esproprio, sulla base delle seguenti ragioni: - tenuto conto delle indicazioni non univoche fornite sulla questione dalla giurisprudenza e dando atto della più recente giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 9137 del 2014), con riferimento alla natura della sentenzasottoposta a registrazione, appare più corretta l’applicazione dell’aliquota del 3 %, atteso che il giudizioè stato promosso al fine di conseguire una pronuncia «che imponga all’espropriante il pagamento di una somma di denaroe non certo per ottenere il mero accertamento di una situazione giuridica patrimoniale.

Non si ravvisano, del resto, differenze rilevanti, che giustifichino un diverso regime di imposizione, tra una condanna al pagamento della somma di denaro e la pronuncia che ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestitidel tantundem corrispondente al maggio valore di stima accertato». Gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su due motivi e depositatomemoria , mentre la controricorrente si è costituita depositando controricorso. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Ritiene il Collegio di non disporre la riunione del presente fascicolo con quelli portanti i nn. 27910 del 2018 e n. 15683 del 2021. Pur trattandosi di atti impositivi derivanti dalla registrazione del medesimo provvedimento giudiziario, si tratta di ricorsi avversodifferenti sentenze , di cui due rese su avvisi di liquidazione diversi, mentre, la terza su una cartella di pagamento. Tali procedimenti, per la loro connessione , sono, tuttavia, stati fissati nella medesi ma adunanza camerale, al fine di una trattazione congiunta.

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione, dell’art. 8, lett. b), della tariffa Parte I ad esso allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Evidenzianoche la sentenza impugnata non ha adeguatamente sostenuto le ragioni per cui ha dato seguito ad uno degli orientamenti di legittimità. Sostengono che il contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità, evidenziato nella sentenza , sia stato superato e risolto in favore della natura dichiarativadella pronuncia resa in sede di giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazionee dell’applicazione dell’aliquotadell’1%.

3. Il primo motivo è fondato. Intende il Collegio ribadire il principio di legittimità, secondo il quale, i n tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass.

Sez. 5, n. 18430/2021, Rv. 661802 –01, Sez. 5, n. 21697/2021, Rv. 662082 – 01, Sez. 6 - 5, n. 38045/2022 , Sez. 5, n. 34749/2024, Sez. 5, n. 34753/2024, Sez. 5, n. 34757/2024, Sez. 5, n.34765/2024, Sez. 5, n. 801/2025). Con l’orientamento ora riportato, la S.C. ha superato un contrasto insorto in sede di legittimità(in senso contrario v. Cass. Sez. 5, n. 9137/2014, Rv. 630772 -01). Si è, quindi, chiarito che l’oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge (Vedi Cass. 15414 del 2019, Rv. 654650 -01), esulando dall'ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata enon contestata (Vedi Cass. n. 10440 del 2020, Rv. 657994 - 01).

L'ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell'azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt'altro, dal momento che l'espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà il deposito dell'indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo chesi sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell'indennità, finalizzata alla tutela di terzi creditori che, vantando diritti sull'immobile espropriato, si vedono garantita la possibilità di far valere tali diritti direttamente sull'indennità depositata. (Vedi Cass., Sez.

U, n. 109/1999, Rv. 523729 -01; Sez. 1, n. 6709/2000, Rv. 536816 -01 e Sez. 1, n. 25662/2006, Rv. 593288 – 01 ) . Nessun trasferimento di ricchezza al soggetto espropriato, nessuna attribuzione di un bene o condanna al pagamento, ma solo un accertamento di valore cui si accompagna un adempimento accessorio nell'interesse di terzi e della parte pubblica debitriceespropriante ma non del creditoreespropriato. Da quanto esposto consegue che la sentenza posta a base dell’atto impositivo oggetto del giudizio non contiene una statuizione di condanna, suscettibile di essere messa in esecuzione, a carico dell'espropriante da parte dell'espropriato, che abbia ottenuto l'accertamento dell'indennità in misura superiore alla stima effettuata in sede amministrativa, al fine di ottenerne il pagamento del tutto o della sola differenza.

L'avente diritto dovrà necessariamente attendere il momento in cui, a fronte della definitività della procedura, gli sarà possibile ottenere lo svincolo della somma depositata, previa presentazione di specifica ed ulteriore istanza e rilascio di espressa autorizzazione in sede amministrativa. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e deve, quindi, essere cassatacon accoglimento del ricorso. 4.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.91 c.p.c.

Chiedonoche, una volta riconosciuta l’erroneità della sentenza di appello, possa trovare conferma la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto impositivo e condannato l’odierna controricorrente al pagamento delle spese processuali. Il motivo deve essere respinto, in quanto, tenuto conto del consolidamento dell’orientamento di legittimità in corso di causa le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

5. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’atto impositivo impugnato e, non rappresentandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, con il riconoscimento della pretesa impositiva con applicazione dell’aliquota nella misura dell’1% sull’intero compendio immobiliare oggetto dell’avviso impugnato. Spese dell’intero giudizio compensate. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo del ricorso ; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito accogl ie i l ricorso, annulla l’atto impositivo impugnato e riconosce dovuta la