Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7820/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal due to full payment under simplified settlement procedure and withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7820/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed following the withdrawal of the lawsuit by the taxpayers. The parties had previously utilized the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016 to pay off tax debts for the years 2006-2008. Since the debt was fully extinguished and the plaintiffs formally renounced the litigation, the court ordered the case to be terminated without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 193/2016; Art. 600 c.p.c.: When a taxpayer fully satisfies tax debts through the simplified settlement procedure and subsequently withdraws the appeal, the judicial proceeding must be extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax debt extinguishment withdrawal of appeal Cassation Court IRPEF tax liability procedura di liquidazione dei conti stralcio dai ruoli esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 193/2016 conv. con mod. nella l. 225/2016
Art. 600 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14751/2016 R.G. proposto da : BIASUTTI POMPEO, MEUCCI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato USSANI D'ESCOBAR VINCENZO (SSNVCN71L13H501J) rappresentati e difesi dall'avvocato COPPOLA PAOLA (CPPPLA62H50F839A) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. del Piemonte n . 1295/2015 depositata il 02/12/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN Udito il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che, preso atto dell’istanza di estinzione, conclude per l’estinzione del giudizio; Udita l’Avv. Paola Rossi in sostituzione dell’avv. Paola Coppola per i ricorrenti, che confermando la rinuncia al ricorso, chiede estinguersi il giudizio; Udito l’Avv.to dello Stato Salvatore Faraci che accettando la rinuncia, conclude per l’estinzione del giudizio;

Premesso che - Pompeo Biasutti e Giovanna Meucci impugnano - con sei motivi di doglianza- la sentenza della C.T.R. del Piemonte, che in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate, rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, ha riformato la sentenza della C.T.P. di Torino di parziale accoglimento dei ricorsi dei contribuenti per l’annullamento degli avvisi di accertamento nn. T7E01T605376/2011;T701T605419/2011; T7E01T605441/2011, relativi al recupero di maggiori somme a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; - L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; - Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; - I ricorrenti, con memoria del 10 gennaio 2025, hanno precisato: di avere manifestato con dichiarazione del 19 aprile 2017 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016, conv. con mod. nella l. 225/2016, in relazione agli avvisi di accertamento impugnati, impegnandosi con la medesima a rinunciare al relativo giudizio; che l’Agenzia delle Entrate con nota del 1^ giugno 2016 ha comunicato loro gli importi dovuti al fine della definizione, suddivisi in rate; che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento di tutte le rate previste; che dagli estratti di ruolo rilasciati dalla Agenzia delle Entrate risulta che il debito residuo per i carichi oggetto del giudizio è pari a zero.

Ciò premesso chiedono estinguersi il giudizio per effetto del pagamento integrale della definizione agevolata; - All’udienza odierna i ricorrenti, dichiarando di rinunciare al ricorso, insistono per l’estinzione del giudizio - L’Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia, concordando per l’estinzione del giudizio, e parimenti il Procuratore Generale; Rilevato che: - è agli atti l’stanza formulata da Giovanna Meucci, in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193 del 2016 conv. con mod. nella l. 225 del 2016 in relazione all’avviso di accertamento T7E01T605441/2011 corrispondente alla cartella di pagamento n. 110201600282447352000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo relativo al suddetto avviso di accertamento è pari a ‘zero’; - è agli atti l’istanza formulata da Pompeo Biasutti in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193 del 2016, conv. con mod. nella l. 225 del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento n. T7E01T605376/2011 corrispondente alla cartella n. 11020160026905324000 e n. T7E01T605419/2011 corrispondente alla cartella n. 71016013386244001000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo inerente a detti avvisi di accertamento risulta pari a ‘zero’; - sussistono i presupposti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. conv. con mod. nella l. 225 del 2016, avendo i ricorrenti corrisposto le somme a tale titolo dovute, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti, ed avendo i medesimi rinunciato al ricorso; - va dichiarata l’estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione