Court dismisses tax agency appeal as civil litigation extinguished by automatic declaration of extinction under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the State Attorney's appeal against a lower court ruling that extinguished the civil proceedings. The lower court found the case extinguished because the tax authority had formally declared the extinction of the litigation within the mandatory timeframe. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When the tax authority declares the extinction of litigation within the prescribed period, the civil process is automatically extinguished without the need for a separate judicial declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29558/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SUB SEA OIL SERVICES SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MERONE ANIELLO unitamente all'avvocato GIORGETTA ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAG NA n. 510/ 04/ 2020 depositata il 14/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/03/2025