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Decreto — n. 7770/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties agreed to a simplified settlement under the 2022 tax law.

Numero d'incarto Decreto — n. 7770/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the parties formally agreed to a simplified settlement procedure under the 2022 tax reform. The appellant, the City of Naples, had withdrawn the lawsuit, while the opposing parties accepted this withdrawal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022; When parties in a cassation proceeding agree to a simplified settlement, the appeal is extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax law 2022 reform extinction of appeal compensation of costs withdrawal of lawsuit rinuncia a pretese di salario rinuncia all'espropriazione riduzione delle tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022
Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno aderito alla definizione agevolata exart. 1, commi 186 ss., L.
Art. 391 cod. proc. civ.
197/22; considerato che le spese vanno compensate avendo la parte controricorrente e ricorrente in via incidentaleaderito alla rinuncia, mentre l’altra controparte nulla osserva; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
197/22; considerato che le spese vanno compensate avendo la parte controricorrente e ricorrente in via incidentaleaderito alla rinuncia, mentre l’altra controparte nulla osserva; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18122/2018proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e dife so dagli avv.ti Fabio Maria Ferrari e Maria Anna Amoretti; -ricorrente- contro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Paola Coppola; -controricorrentee ricorrente in via incidentale- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n . 10464/1/2017 depositata il 11dicembre 2017. Visto l’atto depositato l’8 novembre 2024con il quale il ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando che le parti hanno aderito alla definizione agevolata exart. 1, commi 186 ss., L. 197/22; considerato che le spese vanno compensate avendo la parte controricorrente e ricorrente in via incidentaleaderito alla rinuncia, mentre l’altra controparte nulla osserva; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/03/2025