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Decreto — n. 7766/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after client formally renounces the legal recourse on procedural grounds.

Numero d'incarto Decreto — n. 7766/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the appellant's formal renunciation of the appeal filed in 2022. The appellant, a sole proprietorship, had previously challenged a regional tax commission decision but voluntarily withdrew the request before the final ruling. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs totaling over two thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The appeal is extinguished when the appellant formally renounces the recourse, thereby terminating the proceedings and shifting the burden of litigation costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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tax appeal renunciation extinguishment of proceedings litigation costs allocation sole proprietorship dispute procedural withdrawal arretrati d'imposta contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 27566/2022proposto da: TIPOLITOGRAFIA ARTIGRAFICHE DI GARREFFA E SANSALONE SNC, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. Giuseppe Monteleone; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 1448/5/2022depositata il 2 maggio 2022. Visto l’atto depositato il 22 novembre2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.152,50, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/03/2025 Il Pr