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Decreto — n. 7765/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7765/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 1123/2021proposto da: MORELLI MARMI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ariano; -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Cicerchia; -controricorrente- e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.1468/3/2020 depositata il 5 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7765/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 1123/2021proposto da: MORELLI MARMI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ariano; -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Cicerchia; -controricorrente- e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.1468/3/2020 depositata il 5 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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legittimazione dell'azionista legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione dell'associazione legittimazione del comune legittimazione a contestare licenza legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 1123/2021proposto da: MORELLI MARMI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ariano; -ricorrente- contro TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Cicerchia; -controricorrente- e COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco pro tempore; -intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.1468/3/2020 depositata il 5 giugno 2020. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/03/2025