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Ordinanza — n. 7760/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest when one ground of appeal is rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7760/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible due to a lack of legal interest. Although the lower court accepted the taxpayer's claim based on an expert report, the Revenue Agency appealed citing two distinct grounds: a new deadline violation and a procedural error regarding the burden of proof. The court rejected the appeal because the taxpayer only challenged the burden of proof argument, leaving the deadline violation unimpugned. Consequently, the entire appeal was dismissed as it failed to meet the requirement of challenging all grounds supporting the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; When an appeal against a specific head of judgment relies on multiple independent grounds, the appeal is inadmissible if the taxpayer fails to challenge all grounds, as the remedy requires a positive outcome on the entire appeal.

Parole chiave

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lack of interest multiple grounds appeal burden of proof deadline violation inadmissible appeal tax refund expert report indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo l ’Agenzia denuncia , in relazione all’art. 360, comma prima, nn.
Art. 6, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Oggetto: Agevolazione Tremonti ambiente - Art. 6 13 - 19 l.
Art. 2697, I comma, cod. civ.
388, in combinato disposto con l’art. 2697, I comma, cod. civ.»per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sulla contribuente circa la determinazione del ‘sovraccosto ambientale’ deducibile sulla base di una perizia stragiudiziale di parte.
Art. 57 d.lgs. 546/1992
388/2000 - Art. 57 d.lgs. 546/1992 - Tardività dell’istanza dirimborso eccepita solo in appello -Inammissibilità dell’eccezione - Decisione nel merito - Valore probatorio perizia stragiudiziale Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 marzo 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
388/2000 - Art. 57 d.lgs.
art. 2969 cod. civ
602, e con l’art. 2969 cod. civ.».
art. 2697 cod. civ
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602
Cass. 18/04/2019, n. 10815
Cass. 18/04/2019, n. 10815 e Cass.
Cass. 06/07/2020, n. 13880
10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).
Cass. 21/03/2022, n. 9055
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11745/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro BRINDISI SOLARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Beatrice Fimiani e dall’Avv.

Mario Martinelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Agostino Depretis n. 86, presso lo Studio Legale e Tributario CMS Adonnino Ascoli Cavasola Scamoni; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 917/03/2021, depositata in data 16 febbraio 2021. Oggetto: Agevolazione Tremonti ambiente - Art. 6 13 - 19 l. 388/2000 - Art. 57 d.lgs. 546/1992 - Tardività dell’istanza dirimborso eccepita solo in appello -Inammissibilità dell’eccezione - Decisione nel merito - Valore probatorio perizia stragiudiziale Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 marzo 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione.

Rilevato che:

1. La società Brindisi Solare s.r.l. presentava istanza di rimborso delle eccedenze dei versamenti IRES eseguiti per gli anni di imposta dal 2011 al 2014. Deduceva di aver realizzato 7 impianti fotovoltaici, tra il 2009 ed il 2010, senza aver però beneficiato dell’agevolazione prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., della legge 388/2000, in particolare della deduzione del cd. sovraccosto ambientale. La situazione di incertezza circa la cumulabilità della detta agevolazione con le tariffe incentivanti di cui al IIConto Energia aveva indotto la contribuente a non usufruire immediatamente della prima; solo con il D.M. 5 luglio 2012 (V Conto Energia) il dubbio era stato sciolto in favore della cumulabilità.

Con la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, infine, l’Agenzia delle entrate aveva indicato le modalità procedimentali per poter usufruire della detta agevolazione, ovvero: la presentazione a) di una dichiarazione integrativa o b) di una istanza di rimborso. La contribuente richiedeva, quindi, il rimborso di complessivi Euro 840.843,00 (Euro 149.346,00 per il 2011, Euro 236.312,00 per il 2012, Euro 261.922,00 per il 2013 ed Euro 193.263,00 per il 2014) ed impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma il silenzio- rifiuto formatosi una volta elasso il termine di 90 giorni dall’istanza.

La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando che la contribuente aveva prodotto una perizia stragiudiziale a firma di un professionista esperto del settore, estimativa del valore dell’investimento ambientale realizzato, e riconoscendo la cumulabilità tra le tariffe incentivanti del II Conto Energia e l’agevolazione Tremonti Ambiente.

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo grado, affidandosi a due motivi; da un lato, eccepiva per la prima volta la decadenza del diritto al rimborso con riferimento all’annualità 2011; dall’altro, deduceva la carenza di motivazione della sentenza in relazione all’esatta quantificazione della componente dell’investimento ambientale ‘agevolabile’, essendo la decisione fondata solo sulla perizia stragiudiziale di parte. La Commissione tributaria regionale delLazio confermava la decisione di primo grado: dichiarava il primo motivo inammissibile ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, perché nuovo, salvo poi pronunciarsi sul merito dell’eccezione di tardività ritenendola infondata; rigettava il secondo motivo, ritenendo il metodo di calcolo utilizzato dalla contribuente conforme ‘all’ordinario meccanismo di determinazione del reddito imponibile coerente con la normativa vigente’ (pag. 2 della sentenza).

3. Contro la decisionedella CTRpropone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/03/2025. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con il primo motivo l ’Agenzia denuncia , in relazione all’art. 360, comma prima, nn. 3e 4, cod. proc. civ., la « violazione dell’art. 57, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e con l’art. 2969 cod. civ.».

Il motivo si sviluppa lungo tre direttrici: a)sotto un primo profilo, viene dedotta la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR erroneamente qualificato l’eccezione di decadenza dal rimborso, relativamente all’anno 2011, come ‘nuova’; invece, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la tardività dell’istanza di rimborso è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, e, pertanto, la relativa doglianza può essere avanzata dall’Ufficio per la prima volta in sede di appello; b)sotto altro profilo, evidenzia che la decisione della CTR nel merito della suddetta eccezione debba ritenersi tamquam non esset, atteso che con la declaratoria di inammissibilità il giudice si è spogliato della potestas iudicandi; pertanto, tale ulteriore ratio decidendi non può nemmeno formare oggetto di impugnazione in questa sede;

c) sotto il terzo profilo, sollecita la Corte ad affermare il principio di diritto in relazione all’individuazione del dies a quo del termine di decadenza di 48 mesi, in quello del versamento dell’acconto, non già del saldo. Il motivo è inammissibile in quanto attinge solo una delle due (autonome e distinte) rationes decidendi dell’eccezione di tardività proposta dall’Ufficio in sede di appello. La CTR ha, come supraaccennato, dichiarato inammissibile la detta eccezione in quanto tardiva, e l’ha, poi, rigettata nel merito, ritenendo tempestiva l’istanza di rimborso proposta dalla contribuente.

Solo la prima ratio decidendi(in punto di inammissibilità) viene attaccata dal motivo di ricorsode quo. Espressamente si afferma nel ricorso che la motivazione (di rigetto nel merito della stessa) non può formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, in quanto tamquam non essete, pertanto, non può assurgere al rango di ratio decidendi. L’assunto della ricorrente non può essere condiviso. Invero, la giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso (Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass. 01/02/2021, n. 2155) fa riferimento all’ipotesi (diversa da quella oggetto del presente giudizio) in cui il giudice del merito abbia dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi"; solo in tal caso, «ove abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione» (Cass. 16/06/2020, n. 11675; conf.

Cass. 19/09/2022, n. 27388 e Cass. 12/12/2024, n. 32092). Pertanto,stante l’autonomia delle dette rationes questa Corte costantemente afferma che «nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggono.

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n. 10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).

2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta, in relazione al rimborso di tutte le annualità dal 2011 al 2014, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 6, comma 15, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, in combinato disposto con l’art. 2697, I comma, cod. civ.»per avere la CTR ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sulla contribuente circa la determinazione del ‘sovraccosto ambientale’ deducibile sulla base di una perizia stragiudiziale di parte. Il motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/03/2022, n. 9055).

Nella specie la CTR, sulla base dei diversi elementi dedotti dalla parte e, in particolare, sulla scorta di una perizia stragiudiziale, ha ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sulla contribuente circa la quantificazione del sovraccosto ambientale deducibile; in tal modo, non ha affatto violato il disposto dell’art. 2697 cod. civ., come dedotto dalla ricorrente.

3. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della Brindisi S olare s.r.l. delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.300,00, oltre esb