Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Consorzio Seari SRL against the Basilicata Regional Court's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the case was listed in a specific registry aimed at accelerating the extinction of proceedings under the 2023 decree. The Court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory time limits for declaring the case extinct had been met, thereby terminating the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: When a tax dispute is included in the special registry for accelerating extinction, the proceedings are automatically declared extinguished if no objection is filed within the prescribed period, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22914/2020 R.G. proposto da : CONSORZIO SEARI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAMUTOLA LUCIANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. BASILICATA n. 459/ 02/ 2019 depositata il 29/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/03/2025 I