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Decreto — n. 7750/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by mutual agreement and cessation of subject matter under L. 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 7750/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a joint request by the Customs Agency and Puma Italia to terminate the dispute due to the cessation of the subject matter. Although the parties initially sought an expedited settlement, they ultimately agreed to end the proceedings entirely, triggering the statutory mechanism for extinction under Article 1, Paragraph 198 of Law No. 197/2022. Consequently, the Court ruled that the process is terminated, leaving the burden of advanced litigation costs on the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022; When parties jointly request the extinction of a civil proceeding due to the cessation of the subject matter, the process is extinguished without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of subject matter extinction of proceedings joint request for termination litigation costs allocation expedited settlement agreement civil procedure law mutual agreement extinction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198 della L. n. 197/2022
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7938/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI rappresentat a e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL rappresentatae difesa da ll’a v v .t o Sara Armella avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. LOMBARDIA n. 5017 / 7 /20 2 2 depositata il 16 / 12 /20 2 2 , con riferimento all’attoimpositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Visto il nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per intervenuta definizione agevolata della controversia e considerata l’istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 06.02.24 sottoscritta dalla PUMA ITALIA SRL e dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa Avvocatura Generale dello Stato; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/03/2025 Il